Ordinanza n. 1/1972
Altra decisione · depositata il 13/01/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2
ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 ottobre 1971 ed iscritto al
n. 21 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione tra lo
Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni
dell'Ente sviluppo agricolo per la Sicilia 30 aprile 1971, n. 139 e n.
140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del
personale impiegatizio e di quello operaio dell'Ente, e della nota 11
maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per
l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle suddette
deliberazioni.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che, col ricorso notificato il 2 ottobre 1971 indicato in
epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni dell'ESA 30
aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il
trattamento economico del proprio personale impiegatizio e di quello
operaio, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore
regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto"
delle citate deliberazioni dell'ESA;
che con istanza depositata il 18 dicembre 1971 l'Avvocatura dello
Stato ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della
definizione della causa, venga disposta la sospensione richiesta.
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle
Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in
accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei
ministri in data 18 dicembre 1971, ordina la sospensione
dell'esecuzione delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e
n. 140, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, dell'Assessore per
l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, impugnate con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte