Ordinanza n. 10/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo
comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione
emessa il 6 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Bitonto su ricorso
di Gasparre Pasquale ed altri, iscritta al n. 42 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 106 del 29 aprile 1961.
Ritenuto che, con la deliberazione adottata dal Consiglio comunale
di Bitonto del 6 febbraio 1961, indicata in epigrafe, è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53,
secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui
commina la nullità della votazione, in riferimento all'art. 48,
secondo comma, della Costituzione;
che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, che ha depositato le deduzioni il 21 marzo 1961,
chiedendo che si dichiari non fondata la questione di legittimità
costituzionale;
Considerato che, con la sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa
Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.53, secondo comma, del Testo unico sopra
citato, nella parte in cui commina la nullità per la mancata
vidimazione delle liste elettorali da parte del Presidente del seggio e
di due scrutatori;
che, nella predetta sentenza si è rilevato che il principio
dell'uguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, della
Costituzione, riguarda l'espressione del voto, ma non si estende al
risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore,
risultato che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato
dal legislatore ordinario;
che non si ravvisa, né è stato dedotto alcun motivo che possa
indurre a modificare la decisione anzidetta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte