Ordinanza n. 10/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 12 giugno 1963 della Corte di assise di Novara nel procedimento
penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri, iscritta al n. 175 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963;
2) 23 aprile 1963 del Pretore di Palermo, nel procedimento penale a
carico di Calì Vincenza ed altro, iscritta al n. 178 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 281 del 26 ottobre 1963;
3) 5 luglio 1963 del Tribunale di Bari, nei procedimenti penali a
carico di Passarelli Giuseppe ed altri, De Marzo Michele ed altri, De
Michele Domenico ed altro, iscritte ai nn. 183, 184 e 185 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 281 del 26 ottobre 1963;
4) 21 settembre 1963 del Tribunale di Caltanissetta, nel
procedimento penale a carico di Di Graci Michele ed altro, iscritta al
n. 194 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963;
5) 27 maggio 1963 del Tribunale di Brindisi, nel procedimento
penale a carico di Landa Giuliano ed altri, iscritta al n. 198 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta, con
riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma secondo (o primo capoverso), del
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al Procuratore
generale della Corte di appello la facoltà di disporre che a carico di
imputati minori si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni;
che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui,
fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà
facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,
con provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati
maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico
dei primi;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che con l'ordinanza n. 198 è stata proposta anche questione di
legittimità costituzionale del secondo capoverso dell'art. 9 predetto,
e che ad esso fa esplicito riferimento la ricordata sentenza n. 130,
nel suo dispositivo, comprendendolo nella illegittimità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,
n. 1404, sollevata come in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte