Ordinanza n. 10/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22r.d.l. 2033/1925
- art. 54r.d.l. 2033/1925
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 22legge 87/1953
- art. 54legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 54 del
r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1973 dal pretore
di Susa nel procedimento penale a carico di Rollandin Alessandro,
iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il pretore di Susa solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033,
nella parte in cui prevedono pena in misura fissa per chi venda o
comunque metta in commercio olii vegetali commestibili senza gli
adempimenti prescritti dallo stesso art. 22, nell'assunto che le
ipotesi contravvenzionali siano di diversa gravità e che al giudice
non è concesso di adeguare la pena base alle ipotesi di minima
gravità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 1963, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 54, proposta in relazione al principio di eguaglianza,
per il prevedere una pena pecuniaria in misura fissa, poiché da un
lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la
loro graduazione attraverso l'applicazione di circostanze aggravanti o
attenuanti e dall'altro lato la valutazione della congruenza tra reato
e pena appartiene alla politica legislativa sottratta al sindacato
della Corte, a meno che non si addivenga a sperequazioni di dimensioni
tali da non riuscire sorrette dalla benché minima giustificazione;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente
decisione, in relazione al combinato disposto degli artt. 22 e 54 del
citato r.d.l. n. 2033 del 1925.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033,
promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte