Ordinanza n. 10/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 48Ordinamento penitenziario
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 4legge 1/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47 e
48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), come modificati dall'art. 4 della legge
12 gennaio 1977, n. 1, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal Tribunale per i
minorenni di Roma sull'istanza proposta da Bullo Giovanni, iscritta al
n. 281 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977;
2. - Ordinanza emessa il 15 marzo 1977 dalla Sezione di
sorveglianza della Corte d'appello di Napoli sull'istanza proposta da
Giordano Raffaele, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 24
agosto 1977;
3. - Ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dalla Sezione di
sorveglianza della Corte d'appello di Genova nel procedimento relativo
a Federigi Gino, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2
luglio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza
emessa il 18 aprile 1977, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui esclude la concessione della
semilibertà ai condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata,
estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione"; che la sezione di sorveglianza per il
distretto della Corte d'appello di Napoli, con ordinanza - emessa il 15
marzo 1977, ha impugnato a sua volta - in riferimento agli artt.
2,3,27, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione - il
combinato disposto degli artt. 47 cpv. e 48, terzo comma, della legge
n. 354 del 1975, come modificati dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977;
che la sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello
di Genova, con ordinanza datata 20 febbraio 1980, ha sollevato
anch'essa - ma in riferimento al solo art. 3 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma, della legge n.
354 del 1975;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondate le predette
questioni (a meno di considerarle inammissibili - secondo una tesi cui
l'Avvocatura dello Stato ha fatto cenno, nell'atto di intervento
relativo al giudizio instaurato dalla sezione di sorveglianza della
Corte d'appello di Genova - non essendo sindacabili le "valutazioni di
natura politica affidate alla discrezionalità del legislatore"); che
i giudizi stessi possono essere decisi con unica ordinanza, data la
sostanziale affinità delle questioni così prospettate, malgrado i
diversi parametri costituzionali rispettivamente richiamati dai vari
giudici a quibus.
Considerato che la Corte si è già pronunciata - in riferimento
agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione - sulla questione di costituzionalità dell'art. 48, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sul divieto di concedere il
beneficio della semilibertà, nelle ipotesi previste dall'art. 47,
secondo comma, della legge medesima); dichiarandola non fondata, con la
sentenza n. 107 del 1980, e manifestamente infondata, con l'ordinanza
n. 8 del 1981;
che il richiamo agli artt. 2 e 111, primo comma, della
Costituzione, effettuato dalla sezione di sorveglianza della Corte
d'appello di Napoli, non sposta i termini reali del problema, in quanto
la pretesa lesione dell'art. 2 viene appunto sostenuta in vista degli
artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione
(assumendosi, ancora una volta, che la norma impugnata comprometterebbe
l'eguale "sviluppo" della personalità dei soggetti detenuti, in
violazione "dei corrispettivi doveri di solidarietà", e renderebbe "la
pena diseducativa e quindi contraria al senso di umanità"); mentre la
lesione del primo comma dell'art. 111 Cost., sulla motivazione di
tutti i provvedimenti giurisdizionali, viene prospettata "solo in via
subordinata", rinnovando in definitiva la censura per cui le competenti
autorità giudiziarie sarebbero in tal caso private della loro normale
"discrezionalità", senza che ciò trovi fondamento in alcuna "ragione
oggettiva": sicché la questione può considerarsi manifestamente
infondata, per le ragioni già addotte nella sentenza n. 107 del 1980;
che sostanzialmente nuova è invece la censura promossa dal
Tribunale per i minorenni di Roma per la pretesa violazione del secondo
comma dell'art. 25 Cost., derivante dall'aver precluso la concessione
della semilibertà, nelle ipotesi indicate dall'art. 47 cpv., circa gli
stessi soggetti che abbiano "commesso il fatto (criminoso)
anteriormente all'entrata in vigore della legge 354 del 1975"; e che,
tuttavia, anche in tal senso deve dichiararsi la manifesta infondatezza
della questione in esame: poiché la norma così denunciata non incide
affatto sull'ambito temporale di efficacia della legge penale in forza
della quale fu emessa sentenza di condanna, ma concerne soltanto
l'applicabilità della ben diversa disciplina attinente al regime di
espiazione della pena detentiva, già inflitta nel momento dell'entrata
in vigore della disciplina stessa - che per la prima volta, giova
sottolinearlo, ha introdotto la misura della semilibertà - con
particolare riguardo alla concessione di benefici alternativi alla
detenzione, per effetto di una discrezionale valutazione del giudice
quanto al positivo, sopravvenuto assolvimento del fine rieducativo
della pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 48, terzo comma (in relazione all'art. 47,
secondo comma), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata con le
ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento agli artt. 2, 3, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, 111, primo comma, della Costituzione -
dal Tribunale per i minorenni di Roma, dalla sezione di sorveglianza
per il distretto della Corte d'appello di Napoli e dalla sezione di
sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte