Ordinanza n. 10/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con
ordinanza emessa il 18 settembre 1978 dal Pretore di Brescia, nel
procedimento civile vertente tra Tinebra Nicolò e l'ENPAS, iscritta al
n. 652 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja;
rilevato che il pretore di Brescia, con ordinanza del 18 settembre
1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto disponendo, ai fini
del trattamento di quiescenza, un aumento nel computo del servizio a
favore dei sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia
di finanza che hanno prestato servizio ai confini di terra,
costituirebbe un'irrazionale disparità di trattamento nei confronti
dei sottufficiali o militari di truppa che non hanno prestato il detto
servizio.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della
questione è affermata in modo apodittico senza il minimo riferimento
alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di
specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con
la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e
109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24
novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione
stessa.
Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sollevata in riferimento
all 'art. 3 Cost. dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLOO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FBRRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte