Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 89r.d. 1198/1941

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D.

19 luglio 1941, n. 1198 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei

titoli I, II, III della legge postale e delle tele - comunicazioni),

promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dal Tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra la ditta Laterizi Procoli e la

s.p.a. S.I.P., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10

novembre 1982.

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 giugno

1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, per preteso contrasto con l'art. 3

Cost.; e che nel presente giudizio si è costituita la S.I.P. ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata.

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità dev'essere accolta,

in quanto il decreto in esame contiene, come già risulta

dall'intitolazione di esso, il "regolamento di esecuzione dei titoli I,

II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni",

approvato in dichiarata applicazione dell'art. 1 della legge n. 100 del

1926, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del

Consiglio di Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n.

1198, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost.,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte