Ordinanza n. 10/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 89r.d. 1198/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D.
19 luglio 1941, n. 1198 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei
titoli I, II, III della legge postale e delle tele - comunicazioni),
promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra la ditta Laterizi Procoli e la
s.p.a. S.I.P., iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10
novembre 1982.
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 giugno
1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
89 del R.D. 19 luglio 1941, n. 1198, per preteso contrasto con l'art. 3
Cost.; e che nel presente giudizio si è costituita la S.I.P. ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata.
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità dev'essere accolta,
in quanto il decreto in esame contiene, come già risulta
dall'intitolazione di esso, il "regolamento di esecuzione dei titoli I,
II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni",
approvato in dichiarata applicazione dell'art. 1 della legge n. 100 del
1926, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del
Consiglio di Stato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 89 del R.D. 19 luglio 1941, n.
1198, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost.,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte