Ordinanza n. 10/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,
lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 dal
pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di Romano Biagio
e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 dell'anno, 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di Laurenzana con due ordinanze emesse
entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. 1983) ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi,
pur senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno
rispetto delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di
concessione edilizia, abbia violato le disposizioni poste a tutela
dell'interesse urbanistico, pone quoad poenam sullo stesso piano due
attività sostanzialmente diverse.
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984, sulla scia della
consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla
censurabilità delle scelte del legislatore in materia di
configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle
correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di
tali gravità da risultare palesemente inique;
che il giudice a quo non prospetta in questa sede motivi diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.
10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 (nn. 335
e 336 del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte