Ordinanza n. 10/1987
Altra decisione · depositata il 19/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 80legge 431/1985
- art. 82legge 431/1985
- art. 1legge 431/1985
- art. 1-bislegge 431/1985
- art. 1-terlegge 431/1985
- art. 1-quaterlegge 431/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale della Puglia notificato il 7 aprile 1986, depositato in
Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1986
per conflitto di attribuzione sorto a seguito di numero 57 decreti
del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30 del 6 febbraio 1986, concernenti dichiarazioni di
notevole interesse pubblico di varie zone della Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 aprile e depositato il
28 aprile 1986 (Reg. confl. n. 21/1986), la Regione
Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato avverso n. 57 decreti del Ministero per i beni
culturali e ambientali, recanti vincoli di inedificabilità di zone
comprese nel territorio della ricorrente, adottati ai sensi
del punto 2 del d.m. 21 settembre 1984 (decreto Galasso) e pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 6 febbraio 1986, deducendo che i suddetti decreti ministeriali
sono lesivi della competenza regionale in materia di
protezione delle bellezze naturali, derivante dagli artt. 117 e 118
Cost.; dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972; dagli artt. 4,
80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; dagli artt. 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, e 1-quinquies del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431;
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Regione Puglia, con atto depositato in
Cancelleria il 4 dicembre 1986, ha rinunciato al proprio ricorso e
che la rinuncia medesima risulta accettata con dichiarazione
dell'Avvocato dello Stato stesa in calce;
che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato
estinto;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte