Ordinanza n. 10/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 67legge 62/1953
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria 15 dicembre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977, recante
"Disciplina del lavoro straordinario", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 1977,
depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 21 maggio 1977, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in
relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché
dell'art. 81 Cost., della legge della Liguria, riapprovata il 4
maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario";
che la legge impugnata stabilisce, modificando la precedente
legge regionale n. 12 del 1973, che la misura oraria del compenso per
lavoro straordinario va determinata prendendo a base lo stipendio
mensile lordo più l'indennità integrativa speciale (che non viene
computata per la determinazione del compenso per lavoro straordinario
degli impiegati dello Stato), con una maggiorazione del 25% per le
prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per le
prestazioni notturne e festive (per il personale statale, le
maggiorazioni sono rispettivamente del 15% e del 25%);
che, secondo lo Stato, la legge regionale viola l'art. 67 della
legge n. 62 del 1953 che vieta alle Regioni di disporre un
trattamento economico del personale regionale più favorevole di
quello spettante al personale statale: e ciò perché anche le
retribuzioni base dei dipendenti regionali, su cui va computata
l'indennità per il lavoro straordinario, sono più alte di quelle
degli statali;
che, sempre secondo il ricorrente, è violato altresì l'art.
81, comma quarto, Cost., in quanto la legge, che comporterebbe nuove
o maggiori spese, non ha copertura finanziaria;
che si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo
l'infondatezza del ricorso;
Considerato che la disciplina del lavoro straordinario è
direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali,
ambito in cui questa Corte ha sempre riconosciuto la più ampia
autonomia del legislatore regionale (v. sent. 10 del 1980; 277 e 278
del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);
che la violazione del princi'pio contenuto nell'art. 67 della
legge n. 62 del 1953, relativo al trattamento economico complessivo e
non a singole voci di esso, non può dipendere dalla attribuzione di
un eventuale emolumento aggiuntivo per l'espletamento di lavoro
straordinario (che, peraltro, nella legge impugnata, viene
rigorosamente limitato a non più di 15 ore mensili e 150 annue,
contro le 30 o 73 ore mensili dei dipendenti statali);
che l'eventuale disparità di trattamento in favore dei
dipendenti regionali (anche a ritenere ammissibile la comparazione
nonostante le profonde differenze di organizzazione degli uffici e di
disciplina dell'impiego sicuramente esistenti all'epoca dei ricorso)
andrebbe eventualmente fatta risalire alla disciplina generale
dell'impiego regionale in Liguria, normativa che non costituisce
oggetto del presente giudizio;
che è ragionevole ritenere che la legge regionale, limitando il
ricorso al lavoro straordinario, non avrebbe comportato - come
sostiene la difesa della Regione Liguria, richiamandosi alla delibera
di riapprovazione della legge - "nuove" o "maggiori" spese;
che, per tale ragione, la violazione dell'art. 81 Cost.,
eccepita dallo Stato sotto il profilo della mancata copertura in
bilancio della legge, è esclusa dalla previsione dell'art. 3 della
legge impugnata di fronteggiare "l'onere derivante dalla presente
legge (...) con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di
approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilità degli
stessi";
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 4
maggio 1977, recante "Disciplina del lavoro straordinario", in
riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte