Ordinanza n. 10/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi
ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso
con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e
l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5
luglio 1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti
vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di
malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31,
commi 8, 9, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di
contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi
professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di
fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor
aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i
cento, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi
professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art.31 l. 28 febbraio 1986 n. 41
sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da
questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive
ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14,
l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione
relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata
incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai
soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma
annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000,
non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor
reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8 (cit.
sent. n. 431 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. 28 febbraio
1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Lodi con
l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio
1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte