Ordinanza n. 10/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 265/1989
- art. 2legge 265/1989
- art. 3legge 265/1989
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 121Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 126Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 48Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 49Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 50Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la
riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con
ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,
notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17
agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del
registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure
urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in
riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli
artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28
agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso
decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32,
77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso
decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato
convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la
riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i
ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in
riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli
artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla
Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117,
119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte