Ordinanza n. 10/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma
secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154,
comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163-bis, comma primo,
penultima e ultima parte, del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a
carico di Trittenbach Otto Most iscritta al n. 516 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, in sede di rinnovo del decreto di fissazione
dell'udienza preliminare, in conseguenza della dichiarazione di
nullità di un precedente decreto di rinvio a giudizio (motivata da
irregolarità riscontrate dal tribunale nella citazione della parte
offesa, residente all'estero), il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona, premesso che "il buon fine della
citazione è stato reso praticamente impossibile dalla tassativa
formulazione perentoria dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.", ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma con
ordinanza del 9 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il
19 luglio 1991;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:
a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di
trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a
giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza
preliminare, senza distinguere - diversamente dall'art. 163- bis cod.
proc. civ., che fissa i termini per comparire nei giudizi civili - a
seconda che l'imputato e/o la persona offesa cui il decreto di
fissazione dell'udienza deve essere notificato risiedano in Italia o,
come nella specie, all'estero; b) l'art. 97 Cost., in quanto difetta
di coordinamento con l'art. 154, comma 1, dello stesso codice in tema
di notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguita ai sensi
dell'art. 157, derivandone intralci al buon andamento della giustizia
penale;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base
alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di
rinvio a giudizio, e dunque in relazione a una fase conchiusa del
procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.,
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte