Ordinanza n. 10/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 56legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale militare nei
confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 novembre
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 53 e 56 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (in particolare, della
libertà controllata) relativamente ai reati previsti dalla legge
penale militare, commessi da militari e giudicati dall'autorità
giudiziaria militare, anche in relazione a soggetti già militari
all'epoca della commissione del reato ma non più tali all'atto del
giudizio e della condanna;
che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che, in effetti, l'unico precetto coinvolto nella
denuncia d'illegittimità è l'art. 53 della legge n. 689 del 1981,
riguardante la sostituzione delle pene detentive brevi (e, quindi,
pure della libertà controllata), riferendosi l'art. 56 alle sole
modalità esecutive di tale ultima misura;
che, con sentenza n. 284 del 1995, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari,
secondo i principii di cui in motivazione";
che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte le sanzioni
sostitutive e, dunque, anche alla libertà controllata: v. n. 6 del
Considerato in diritto) è, a fortiori, riferibile ai soggetti già
militari all'epoca della commissione del reato ma non più militari
all'atto del giudizio e della condanna, nei confronti dei quali -
come del resto rileva lo stesso giudice rimettente - neppure si
pongono quei problemi di adattamento delle modalità di esecuzione
delle varie sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n.
284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore;
che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dalla
Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte