Ordinanza n. 10/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 65legge 331/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 3legge 427/1993
- art. 8legge 691/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3,
comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 21 marzo 1997 dal giudice di pace di Eboli nel procedimento
civile vertente tra Schiavo Pietro Gerardo e il Ministero delle
finanze ed altro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il giudice di pace di Eboli, con ordinanza del 21
marzo 1997 (R.O. n. 335 del 1997) - emessa nel corso di un giudizio
proposto, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e
dell'Automobile club d'Italia, da Schiavo Pietro Gerardo per la
restituzione della soprattassa annuale dovuta a favore dello Stato
per i veicoli azionati con motore diesel, ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,
nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla
predetta soprattassa per i veicoli immatricolati anteriormente al 3
febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione
della loro conformità alla direttiva comunitaria 91/441 CEE;
che, ad avviso del giudice rimettente, le denunciate disposizioni
pongono in essere una disparità di trattamento fra cittadini,
censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le norme di cui trattasi prevedono l'esenzione
dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, solo per i veicoli, azionati con motori diesel, immatricolati
dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici
corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalità
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991,
di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo
stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere
annotata nella carta di circolazione;
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni
legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di
qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il
frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte
stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo
esige la ratio dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n.
86 del 1985);
che, nel caso di specie, la scelta del legislatore di esonerare,
dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, i veicoli immatricolati dal 3 febbraio 1992 si ispira, come
messo in evidenza anche dalla relazione che accompagna il disegno di
legge di conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, allo
scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture
con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel
meno inquinanti";
che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992,
corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal
decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, poi decaduto, e da vari altri,
del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si è anche inteso
sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo
tempo, versato la soprattassa;
che, attese le finalità perseguite, le disposizioni denunciate,
in relazione ai limiti temporali di riferimento, non appaiono
irragionevoli, onde la questione, a prescindere da ogni problema
riguardante la competenza, in subjecta materia del giudice rimettente
(v. art. 9 del codice di procedura civile), va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decretolegge 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione
dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte