Ordinanza n. 10/2001
Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 31
gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Umberto Bossi nei confronti dell'on. Fernando Dalla Chiesa,
promosso dalla Corte di appello di Milano - sezione quarta penale,
con ricorso depositato il 6 ottobre 2000 ed iscritto al n. 168 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello avverso la
sentenza di condanna dell'on. Umberto Bossi per il reato di
diffamazione aggravata nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, la
Corte d'appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei
deputati del 31 gennaio 1996, con cui tale Assemblea aveva dichiarato
che i fatti per i quali l'on. Bossi era sottoposto al suddetto
procedimento penale concernevano opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con
l'ordinanza n. 339 del 1996;
che, in seguito a ciò, il 31 ottobre 1996 la Corte d'appello
di Milano aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza
alla Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in
giudizio;
che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute
notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 21
novembre 1996;
che, con la sentenza n. 449 del 1997, la Corte
costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla
Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione,
poiché il deposito del ricorso era stato effettuato oltre il termine
di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, in conseguenza di ciò, la Corte d'appello aveva, a sua
volta, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti
di Umberto Bossi, ma contro tale pronuncia era stato proposto ricorso
per cassazione dalla parte civile;
che la Corte di cassazione, con sentenza 27 aprile - 10
maggio 2000, n. 777, ha annullato la suddetta sentenza d'appello per
illogicità della motivazione - che era basata sul presupposto di
diritto che il conflitto di attribuzione non fosse riproponibile - e
ha rinviato il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano;
che ora tale Corte ripropone il conflitto di attribuzione,
rilevando che, "vista la decisione della Corte di cassazione a
seguito di gravame della parte civile, non può esimersi dal
sottoporre nuovamente alla Consulta la soluzione della situazione di
contrapposizione tra l'organo giudicante e l'assemblea parlamentare".
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.
37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale
è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
riguardo all'ammissibilità della riproposizione di un conflitto già
dichiarato improcedibile;
che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non
è previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato, per cui prima facie non ne
appare preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza
dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione
che permanga l'interesse a ricorrere (v. le ordinanze n. 61 e n. 62
del 2000);
che dal tenore dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano
sembra permanere tale interesse;
che nella fattispecie sussistono anche i requisiti,
soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze
n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);
che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad
essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Milano
- essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i
singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in
situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere
parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati - in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il
ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del
conflitto - ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti -
come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis le
sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto"
e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte