Ordinanza n. 100/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 22 a 32
del titolo IV del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e degli artt. da 1 a
10 del titolo I del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con
l'ordinanza 6 novembre 1956 della Commissione distrettuale delle
imposte dirette e indirette di Tricarico, emessa su ricorso di
Bollettieri Gregorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro
ordinanze 1956.
Ritenuto che con la sopra indicata ordinanza del 6 novembre 1956 è
stata sollevata dalla Commissione distrettuale delle imposte di
Tricarico la questione circa la legittimità costituzionale dei citati
articoli del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, e del R. D.L. 8 luglio
1937, n. 1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della
Costituzione.
Considerato che questa Corte, con propria sentenza 1 marzo 1957, n.
41, ha già preso in esame la questione sollevata riguardante la
legittimità della costituzione e del funzionamento delle Commissioni
tributarie amministrative fino a quando, in applicazione dell'art. 102
e della VI disposizione transitoria della Costituzione, sarà disposto
il nuovo ordinamento delle Commissioni stesse;
che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va
pienamente confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla
Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte