Ordinanza n. 100/1973
Altra decisione · depositata il 27/06/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 106r.d. 3269/1923
- art. 108r.d. 3269/1923
- art. 118r.d. 3269/1923
- art. 3r.d. 2313/1936
- art. 7r.d. 2313/1936
usata come parametro
citata
- art. 7legge 825/1971
- art. 63d.P.R. 634/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 108
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e dell'art.
118, primo comma, n. 2, dello stesso r.d., modificato dall'art. 3 del
r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dall'art. 7 del r.d.l. 15 novembre
1937, n. 1924, all. B (provvedimenti in materia di tasse ed imposte
indirette sugli affari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio
1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Steinmann
Elena e Castagnone Maria, iscritta al n. 167 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del
16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso del giudizio civile indicato in epigrafe,
il pretore di Roma, in ordine alla domanda riconvenzionale della
convenuta, fondata sulla contestata esistenza di un contratto verbale
di locazione, antecedente a quello prodotto dall'attrice, e del quale
la convenuta non era in grado di provare l'avvenuta registrazione, ha
ritenuto preclusa la propria pronuncia dalle disposizioni della legge
del registro che vietano alle parti di far valere in giudizio gli atti
soggetti a registrazione e non registrati, e ai giudici civili di
pronunciare sentenze in base agli atti medesimi;
che il pretore di Roma ha ritenuto rilevante ai fini della
definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118, primo comma, n.
2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed ha
Conseguentemente sollevato d'ufficio detta questione.
Considerato che, in attuazione del principio direttivo enunciato
dall'art. 7, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente
delega legislativa per la riforma tributaria ("eliminare ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei proprii diritti e interessi legittimi"), con l'art. 63,
terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina
dell'imposta di registro), è stato stabilito che il divieto di
allegare o enunciare atti non registrati "non si applica per gli atti
soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai
ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti
davanti a giudici ed arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali
ed ai lodi arbitrali", salvo l'obbligo, che per i giudizi civili è
posto a carico del cancelliere, di comunicare tali atti al competente
ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di
pubblicazione del provvedimento emesso in base agli atti medesimi;
che si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio
giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte