Ordinanza n. 100/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 87/1953
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa
il 18 giugno 1979 dal Tribunale di Lucera, nel procedimento penale a
carico di Dotoli Maria, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5
dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella parte in cui non prevedono l'obbligatoria
sospensione di tutti i procedimenti nei quali sia applicabile una norma
già impugnata per sospetta incostituzionalità.
Considerato che la questione viene ritenuta rilevante sotto il
profilo che, qualora il tribunale si ponesse il quesito se sollevare
nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale già
sollevata in altri procedimenti e giungesse ad una conclusione
negativa, porrebbe l'imputato in una condizione deteriore rispetto agli
imputati nei procedimenti sospesi;
che al contrario il giudice a quo non poteva porsi un problema di
costituzionalità della norma che impone la sospensione del giudizio,
quando di tale norma non poteva affermare l'applicabilità, non avendo
delibato la questione di legittimità costituzionale della norma penale
sostanziale la cui violazione era stata contestata dall'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 legge 11 marzo 1953, n.
87, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte