Ordinanza n. 100/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 75/1980
- art. 1legge 610/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 16legge 641/1913
- art. 24legge 1034/1971
citata
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 3legge 75/1980
- art. 25legge 75/1980
- art. 6legge 177/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6
della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto
dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento
economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in
quiescenza; norme in materia di computo della 13 mensilità e di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione
e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976, n. 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei
termini per la opzione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1982 dal pretore di Roma nei
procedimenti civili riuniti di Cancellera Giuseppe contro INADEL,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1981 dalla Corte dei Conti sui
ricorsi di Moscarda Persi Paoli Onorina ed altro, iscritta al n. 270
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 219 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che (1.1) con ordinanza, emessa l'8 gennaio 1982
(comunicata il successivo 18 e notificata il 5 febbraio 1982;
pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al 194
R.O. 1982) nei giudizi civili promossi dai dipendenti comunali
Cancellara Giuseppe e Lillo Nicola contro l'INADEL il Pretore di Roma
ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6 comma primo
l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della
legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del
personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza;
norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione
e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei
termini per l'opzione) nella parte in cui non prevede che siano
attribuite alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi
regionali le controversie in materia di indennità premio di servizio
del personale dipendente degli enti locali, sebbene i rapporti tra enti
locali e loro dipendenti rientrino nella più generale categoria del
pubblico impiego in non diversa guisa dei rapporti tra Stato e aziende
autonome e loro dipendenti;
che (1.2.) con ordinanza emessa il 15 maggio 1981 (pervenuta alla
Corte costituzionale il 24 marzo 1983; comunicata il 10 e notificata il
16 febbraio 1982; pubblicata nella G. U. n. 219 del 10 agosto 1983 e
iscritta al n. 270 R.O. 1983) sui ricorsi proposti da Moscarda Persi
Paoli Onorina contro l'ENPAS e da Pecoraro Luigi contro l'Opera di
Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (OPAFS), poi
riuniti, la Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale ha sollevato
d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3, 95 comma secondo (rectius 25 comma primo) e 103 comma
secondo ult. parte Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6
comma primo l. 75/1980 per la parte in cui attribuisce ai tribunali
amministrativi regionali la competenza a giudicare delle controversie
concernenti l'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS (già
attribuita dall'art. 16 l. 19 giugno 1913 n. 641 alla giurisdizione
della Corte dei Conti) e dall'ENPAS (rientrante nella giurisdizione
della Corte dei Conti in quanto detta indennità ha natura di diritto
patrimoniale conseguenziale al diritto a pensione);
che (2), avanti la Corte nessuna delle parti essendosi costituita
né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, la trattazione dei due incidenti è stata assegnata alla
adunanza del 14 marzo 1984 in camera di consiglio, nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che (3.1.) i due incidenti, stante la connessione
oggettiva, vanno riuniti;
che (3.2.) la questione d'illegittimità, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 ("Le controversie
in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione
del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle
aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei
tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa
disposizione") è stata dal Pretore di Roma dichiarata non
manifestamente infondata non per affermare la propria giurisdizione ma
al fine di declinarla a favore dei TAR ai quali l'art. 6 comma primo,
in asserito contrasto con l'art. 3 Cost., non l'assegnerebbe per
coinvolgere la disposizione la tutela giurisdizionale del personale
dipendente dello Stato e delle aziende autonome e non anche del
personale degli enti locali. Mentre i Pretori di Bologna (ord. 23
aprile 1980), Modena (ord. 28 maggio 1980) e Livorno (12 maggio 1980),
sui provvedimenti di rimessione dei quali ha questa Corte pronunziato
la sent. 185/1981, avevano sospettato d'incostituzionalità l'art. 6
comma primo per ciò che sottrarrebbe alla competenza del giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia
d'indennità di buonuscita del personale dello Stato e delle aziende
autonome, e identica era la sostanza della censura contestata alla
ripetuta disposizione dai Pretori di Modena e di S. Maria Capua Vetere,
sulle cui ordinanze (rese sotto la data del 9 ottobre 1980 dall'uno e
sotto la data del 17 marzo 1981 dall'altro) questa Corte ha ribadito,
con ord. 62/1982, la sent. 185/1981 con la quale ebbe a dichiarare non
fondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 6 comma secondo
sul duplico che "l'art. 103 comma primo Cost. consente anche al
legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli
organi della giustizia amministrativa" e che "le peculiarità delle
controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato
e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere documentale
delle stesse fanno giustizia della quasi totalità dei parametri di
costituzionalità senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3
per difetto della identità di posizioni tra i dipendenti aventi
diritto alla indennità di buonuscita e le parti del normale modello di
controversie previdenziali, art. 24 perché la l. 6 dicembre 1971 n.
1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio anche
se la nomofilachia della Corte di Cassazione è limitata alle questioni
attinenti alla giurisdizione (diversamente dialoghizzando anche l'art.
111 comma secondo Cost. non sfuggirebbe alla sanzione della
incostituzionalità), art. 77 per i motivi svolti sub 35., artt. 104 e
113 perché i TAR non hanno le carte in regola con questi precetti in
minor misura dei giudici ordinari"). Orbene, le diverse finalità
pratiche, per attingere le quali i giudici a quibus sollevano la
questione, non impediscono di ravvisare nella ordinanza di più fresca
data il bis in idem dei provvedimenti, su cui la Corte si è
pronunciata nell'81 e nell'82, perché le ragioni dell'assegnazione
delle due categorie di controversie ai TAR e non ai giudici del lavoro
soccorrono quali che siano le conseguenze pratiche che i giudici a
quibus hanno inteso inferirne
che (3.3.) la circostanza che la declaratoria d'infondatezza della
questione sollevata dal Pretore di Roma poggi (non sulla identità tra
le due categorie di controversie, indicate nell'art. 6 comma primo da
un lato e le controversie cui riesce applicabile il novellato art. 442
c.p.c. dall'altro lato sibbene) su ciò che le controversie, indicate
nell'art. 6 comma primo malgrado la inserzione, nell'unica categoria
degli enti pubblici, di Stato e aziende pubbliche e di comuni, non
impedisce di dire manifestamente infondata la proposta questione:
ribadito quanto giudicato nella sent. 185/1981, che, cioè, l'art. 103
comma primo Cost. consente ma non impone al legislatore ordinario di
attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di
controversie coinvolgenti diritti soggettivi, il dubbio sul se il
novellato art. 442 c.p.c., per esserne l'area di sua applicazione più
ampia dell'altra disegnata nel pur novellato art. 409 dello stesso
codice di rito civile, conduce ad assegnare al giudice del lavoro o ai
TAR la cognizione delle controversie dei dipendenti di enti locali
aventi gli obiettivi indicati nell'art. 6 comma primo, non deve essere
collocato nel quadro del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3
Cost., ma va risolto con i metodi interpretativi dettati nell'art. 15
d.p.c.c., sulla corretta applicazione dei quali veglia la Corte di
Cassazione la quale ha di recente risolto il conflitto a favore dei
giudici del lavoro (sentt. 6242 a 6245/1982);
che (4.1.) la questione di illegittimità dell'art. 6 comma primo
sollevata dalla Corte dei Conti in riferimento (non solo all'art. 3, ma
anche) agli artt. 25 comma secondo (rectius comma primo) e 103 comma
secondo Cost., non merita sorte diversa: fermo che la locuzione
"giudice naturale" non ha significato proprio e distinto dal prosieguo
" precostituito per legge", il quale, a sua volta, si limita a sancire
la riserva assoluta di legge (C. Cost. 29/1958, 88/1962) e che l'art.
103 comma secondo non ha inteso conservare incondizionatamente alla
Corte dei Conti l'intera giurisdizione che le spettava nel momento
dell'entrata in vigore della Costituzione (C. Cost. 1/1984, n. 4 della
motivazione in diritto), gli artt. 25 comma primo e 103 comma secondo
Cost. non giovano per dire in - costituzionale l'art. 6 comma primo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due procedimenti (iscritti ai nn. 194/1982 e 270/1983),
dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità
dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento
agli artt. 3, 25 comma primo e 103 comma secondo Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAREEEI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte