Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 75/1980
  • art. 1legge 610/1979

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto

dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento

economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in

quiescenza; norme in materia di computo della 13 mensilità e di

riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione

e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976, n. 177, sul

trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei

termini per la opzione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1982 dal pretore di Roma nei

procedimenti civili riuniti di Cancellera Giuseppe contro INADEL,

iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1981 dalla Corte dei Conti sui

ricorsi di Moscarda Persi Paoli Onorina ed altro, iscritta al n. 270

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 219 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che (1.1) con ordinanza, emessa l'8 gennaio 1982

(comunicata il successivo 18 e notificata il 5 febbraio 1982;

pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al 194

R.O. 1982) nei giudizi civili promossi dai dipendenti comunali

Cancellara Giuseppe e Lillo Nicola contro l'INADEL il Pretore di Roma

ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6 comma primo

l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della

legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del

personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza;

norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di

riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione

e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul

trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei

termini per l'opzione) nella parte in cui non prevede che siano

attribuite alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi

regionali le controversie in materia di indennità premio di servizio

del personale dipendente degli enti locali, sebbene i rapporti tra enti

locali e loro dipendenti rientrino nella più generale categoria del

pubblico impiego in non diversa guisa dei rapporti tra Stato e aziende

autonome e loro dipendenti;

che (1.2.) con ordinanza emessa il 15 maggio 1981 (pervenuta alla

Corte costituzionale il 24 marzo 1983; comunicata il 10 e notificata il

16 febbraio 1982; pubblicata nella G. U. n. 219 del 10 agosto 1983 e

iscritta al n. 270 R.O. 1983) sui ricorsi proposti da Moscarda Persi

Paoli Onorina contro l'ENPAS e da Pecoraro Luigi contro l'Opera di

Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (OPAFS), poi

riuniti, la Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale ha sollevato

d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3, 95 comma secondo (rectius 25 comma primo) e 103 comma

secondo ult. parte Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6

comma primo l. 75/1980 per la parte in cui attribuisce ai tribunali

amministrativi regionali la competenza a giudicare delle controversie

concernenti l'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS (già

attribuita dall'art. 16 l. 19 giugno 1913 n. 641 alla giurisdizione

della Corte dei Conti) e dall'ENPAS (rientrante nella giurisdizione

della Corte dei Conti in quanto detta indennità ha natura di diritto

patrimoniale conseguenziale al diritto a pensione);

che (2), avanti la Corte nessuna delle parti essendosi costituita

né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, la trattazione dei due incidenti è stata assegnata alla

adunanza del 14 marzo 1984 in camera di consiglio, nel corso della

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che (3.1.) i due incidenti, stante la connessione

oggettiva, vanno riuniti;

che (3.2.) la questione d'illegittimità, in riferimento all'art. 3

Cost., dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 ("Le controversie

in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione

del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle

aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei

tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa

disposizione") è stata dal Pretore di Roma dichiarata non

manifestamente infondata non per affermare la propria giurisdizione ma

al fine di declinarla a favore dei TAR ai quali l'art. 6 comma primo,

in asserito contrasto con l'art. 3 Cost., non l'assegnerebbe per

coinvolgere la disposizione la tutela giurisdizionale del personale

dipendente dello Stato e delle aziende autonome e non anche del

personale degli enti locali. Mentre i Pretori di Bologna (ord. 23

aprile 1980), Modena (ord. 28 maggio 1980) e Livorno (12 maggio 1980),

sui provvedimenti di rimessione dei quali ha questa Corte pronunziato

la sent. 185/1981, avevano sospettato d'incostituzionalità l'art. 6

comma primo per ciò che sottrarrebbe alla competenza del giudice

ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia

d'indennità di buonuscita del personale dello Stato e delle aziende

autonome, e identica era la sostanza della censura contestata alla

ripetuta disposizione dai Pretori di Modena e di S. Maria Capua Vetere,

sulle cui ordinanze (rese sotto la data del 9 ottobre 1980 dall'uno e

sotto la data del 17 marzo 1981 dall'altro) questa Corte ha ribadito,

con ord. 62/1982, la sent. 185/1981 con la quale ebbe a dichiarare non

fondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 6 comma secondo

sul duplico che "l'art. 103 comma primo Cost. consente anche al

legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli

organi della giustizia amministrativa" e che "le peculiarità delle

controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato

e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere documentale

delle stesse fanno giustizia della quasi totalità dei parametri di

costituzionalità senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3

per difetto della identità di posizioni tra i dipendenti aventi

diritto alla indennità di buonuscita e le parti del normale modello di

controversie previdenziali, art. 24 perché la l. 6 dicembre 1971 n.

1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio anche

se la nomofilachia della Corte di Cassazione è limitata alle questioni

attinenti alla giurisdizione (diversamente dialoghizzando anche l'art.

111 comma secondo Cost. non sfuggirebbe alla sanzione della

incostituzionalità), art. 77 per i motivi svolti sub 35., artt. 104 e

113 perché i TAR non hanno le carte in regola con questi precetti in

minor misura dei giudici ordinari"). Orbene, le diverse finalità

pratiche, per attingere le quali i giudici a quibus sollevano la

questione, non impediscono di ravvisare nella ordinanza di più fresca

data il bis in idem dei provvedimenti, su cui la Corte si è

pronunciata nell'81 e nell'82, perché le ragioni dell'assegnazione

delle due categorie di controversie ai TAR e non ai giudici del lavoro

soccorrono quali che siano le conseguenze pratiche che i giudici a

quibus hanno inteso inferirne

che (3.3.) la circostanza che la declaratoria d'infondatezza della

questione sollevata dal Pretore di Roma poggi (non sulla identità tra

le due categorie di controversie, indicate nell'art. 6 comma primo da

un lato e le controversie cui riesce applicabile il novellato art. 442

c.p.c. dall'altro lato sibbene) su ciò che le controversie, indicate

nell'art. 6 comma primo malgrado la inserzione, nell'unica categoria

degli enti pubblici, di Stato e aziende pubbliche e di comuni, non

impedisce di dire manifestamente infondata la proposta questione:

ribadito quanto giudicato nella sent. 185/1981, che, cioè, l'art. 103

comma primo Cost. consente ma non impone al legislatore ordinario di

attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di

controversie coinvolgenti diritti soggettivi, il dubbio sul se il

novellato art. 442 c.p.c., per esserne l'area di sua applicazione più

ampia dell'altra disegnata nel pur novellato art. 409 dello stesso

codice di rito civile, conduce ad assegnare al giudice del lavoro o ai

TAR la cognizione delle controversie dei dipendenti di enti locali

aventi gli obiettivi indicati nell'art. 6 comma primo, non deve essere

collocato nel quadro del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3

Cost., ma va risolto con i metodi interpretativi dettati nell'art. 15

d.p.c.c., sulla corretta applicazione dei quali veglia la Corte di

Cassazione la quale ha di recente risolto il conflitto a favore dei

giudici del lavoro (sentt. 6242 a 6245/1982);

che (4.1.) la questione di illegittimità dell'art. 6 comma primo

sollevata dalla Corte dei Conti in riferimento (non solo all'art. 3, ma

anche) agli artt. 25 comma secondo (rectius comma primo) e 103 comma

secondo Cost., non merita sorte diversa: fermo che la locuzione

"giudice naturale" non ha significato proprio e distinto dal prosieguo

" precostituito per legge", il quale, a sua volta, si limita a sancire

la riserva assoluta di legge (C. Cost. 29/1958, 88/1962) e che l'art.

103 comma secondo non ha inteso conservare incondizionatamente alla

Corte dei Conti l'intera giurisdizione che le spettava nel momento

dell'entrata in vigore della Costituzione (C. Cost. 1/1984, n. 4 della

motivazione in diritto), gli artt. 25 comma primo e 103 comma secondo

Cost. non giovano per dire in - costituzionale l'art. 6 comma primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due procedimenti (iscritti ai nn. 194/1982 e 270/1983),

dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità

dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento

agli artt. 3, 25 comma primo e 103 comma secondo Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAREEEI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte