Ordinanza n. 100/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 53legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
21 agosto 1991 dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Frascati,
nel procedimento penale a carico di Parere Mileo ed altro, iscritta
al n. 641 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,
con ordinanza del 21 agosto 1991, ha sollevato, in riferimento
all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.
444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non
prevedono la sostituzione delle pene detentive in altra pena che non
sia quella contemplata dall'art. 53 della stessa legge n. 689 del
1981 e, più precisamente, non prevedono la possibilità di
sostituire la detta pena in lavoro in favore della collettività,
assumendo che "in ogni paese ove il processo accusatorio trova
applicazione esiste la possibilità di impegnare, per il benessere
sociale, il condannato ponendo a suo carico attività sociali tanto
da ricavare un beneficio senza annullare il carattere sanzionatorio
della pena";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile in quanto volta a censurare "scelte di politica
legislativa";
Considerato che questa Corte ha più volte precisato come una
decisione additiva sia consentita "soltanto quando la soluzione
adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale,
ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la
Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e
spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto
normativo in cui è inserita la disposizione impugnata", mentre
qualora "si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie
possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile,
spettando la relativa scelta unicamente al legislatore" (v., fra le
altre, sentenze n. 125 del 1988 e n. 109 del 1986);
che, essendo nella specie il petitum perseguito dal giudice a
quo volto ad introdurre nel sistema delle sanzioni sostitutive
applicate a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, una
pena sostitutiva di specie diversa da quelle previste dall'art. 53
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si richiede a questa Corte una
pronuncia tale da sostituirsi integralmente alle scelte discrezionali
riservate al legislatore;
e che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura
penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 27 della
Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte