Ordinanza n. 100/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
aministia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 29
marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui
ricorsi riuniti proposti da Rosalba Squintani ed altra contro
l'Intendenza di finanza di Milano, iscritta al n. 540 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Rosalba Squintani ed altra, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1994 (r.o. n. 540
del 1995) - nel giudizio proposto da Giovanna e Rosalba Squintani
avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Milano in
ordine all'istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze
realizzate nel 1991, in occasione della cessione di un'area
assoggettata a procedura ablatoria - la Commissione tributaria di
primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);
che ad avviso del rimettente la disposizione denunciata -
nell'assoggettare retroattivamente ad imposizione fiscale le
plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori solo ove
il trasferimento non abbia scontato l'imposta sugli incrementi di
valore degli immobili - si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione in quanto:
a) opera "una inspiegabile ed ingiustificata disparità di
trattamento tra due situazioni che nel medesimo testo vengono
equiparate" ed attratte, in futuro, nello stesso regime impositivo;
b) comporta "un trattamento esonerativo in dipendenza di fatti
del tutto avulsi dai criteri di imponibilità diretta del reddito,
con l'effetto di porre in essere una tassazione ispirata a criteri
del tutto incomprensibili e casuali";
che, inoltre, secondo il giudice a quo la disposizione
denunciata apparirebbe ledere, oltre che i principi di uguaglianza e
di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, anche il principio di imparzialità dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto:
a) incidendo su "contratti già conclusi", determina, attraverso
un nuovo prelievo fiscale, una ingiustificata alterazione del
sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle parti, devolvendo
per di più ad una delle parti (ai sensi dello stesso art. 11,
undicesimo comma) il provento dell'imposta prelevata a carico
dell'altra;
b) in ragione del riferimento "all'atto o provvedimento" che
costituisce la discriminante cronologica della retroattività, fa
dipendere l'imposizione dalla maggiore o minore solerzia dell'ente
espropriante nell'emanazione del decreto di esproprio;
che si sono costituite le parti private, le quali insistono per
l'accoglimento della questione, ribadendo l'asserito contrasto della
norma con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa,
vulnerato, in particolare, dalla destinazione del provento fiscale a
beneficio dello stesso ente espropriante;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, rilevando
l'erronea interpretazione dell'assunto di parte, secondo cui il
provento fiscale retroattivamente introdotto andrebbe a beneficio
dello stesso ente espropriante, dal momento che quest'ultimo si
limita ad eseguire, per obbligo di legge, la ritenuta fiscale in
qualità di sostituto, salva successiva redistribuzione del prelievo,
secondo criteri da fissarsi in prosieguo, a favore degli enti locali,
ma senza alcun nesso diretto tra l'espropriazione singola ed il
soggetto espropriante;
che il medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, a
giustificazione della razionalità della imposizione retroattiva di
fattispecie non assoggettate ad INVIM, evidenzia il fatto che le
alienazioni libere, oltre ad essere assoggettate ad INVIM, ben
potevano, in passato, "dar luogo a plusvalenza tassabile in ipotesi
di operazione speculativa, dimostrata o presunta";
Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva questioni che,
nei termini in cui vengono riproposte, hanno formato, nella gran
parte, già oggetto di esame da parte della Corte, da cui sono state
ritenute non fondate segnatamente sotto il profilo della asserita
disparità di trattamento, in quanto, nel quadro della
discrezionalità spettante al legislatore per l'individuazione degli
indici concretamente rivelatori di ricchezza, non è irragionevole
che la retroattività della disposizione censurata sia stata limitata
alle ipotesi di mancato assoggettamento all'altra imposta sul
plusvalore immobiliare in capo al dante causa e cioè all'INVIM
(sentenze nn. 14 e 410 del 1995);
che, contrariamente a quanto assume la parte privata, per
sorreggere la ragionevolezza della scelta legislativa non è
richiesta una perfetta equivalenza fra le due imposte né dal punto
di vista della disciplina giuridica, né da quello dell'incidenza
economica;
che, del pari, per quanto attiene alla pretesa ingiustificata
alterazione del sinallagma in precedenza valutato e accettato dalle
parti, la Corte, a suo tempo, nel rilevare gli elementi di
prevedibilità dell'imposta, ha già evidenziato che si tratta di
effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo (sentenza
n. 410 del 1995);
che, inoltre, non risponde a realtà l'asserita devoluzione del
provento fiscale a favore dell'ente espropriante, in quanto, anche
nel caso in cui questo fosse lo Stato, ciò non consentirebbe di
confondere due aspetti nettamente tra loro distinti: quello
dell'esercizio del potere ablatorio, in sede di espropriazione, e
quello dell'esercizio della potestà impositiva e della conseguente
scelta finanziaria nella ripartizione delle pubbliche entrate,
secondo politiche discrezionali non censurabili in questa sede;
che, infine, quanto al profilo relativo al momento preso a
riferimento per la tassazione retroattiva, e cioè quello dell'atto o
provvedimento, cui si collega l'erogazione dell'indennizzo, il
criterio seguito dal legislatore si giustifica per il fatto che tale
atto costituisce il presupposto giuridico per la realizzazione della
plusvalenza, oggetto di imposizione quale palese espressione di
capacità economica ed incisa secondo la regola che, a ben vedere,
disciplina anche l'imposizione a regime;
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o
argomentazioni nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o,
comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le
questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte