Ordinanza n. 100/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 169/1998
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
- art. 3d.P.R. 1074/1965
- art. 36d.P.R. 1074/1965
citata
- art. 36legge 662/1996
- art. 6legge 662/1996
- art. 17legge 400/1988
- art. 2Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 32legge cost. 1/1948
- art. 26legge 87/1953
- art. 34legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del
d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, avente per oggetto "Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78,
legge 23 dicembre 1996, n. 662", promosso con ricorso della Regione
Siciliana, notificato il 30 luglio 1998, depositato in cancelleria il
6 agosto 1998 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con atto notificato il 30 luglio 1998 e depositato
il 6 agosto 1998, la Regione Siciliana ha proposto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di
attuazione in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione Siciliana in materia finanziaria), dell'art. 6, comma
9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per
il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), "nella parte in cui prevede che i relativi
proventi siano devoluti allo Stato";
che detto art. 6 del d.P.R. n. 169 del 1998, dopo avere
dettato una disciplina dell'accettazione delle scommesse sulle corse
di cavalli, commina, al comma 7, una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico dei contravventori al divieto di accesso agli
ippodromi e alle agenzie ippiche che sia stato disposto, con
provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di
coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione
della predetta disciplina; e, al comma 8, una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non
denunci immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse;
che il successivo comma 9 stabilisce che la competenza ad
irrogare le sanzioni pecuniarie di cui allo stesso articolo è
attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato;
che, secondo la ricorrente, detto comma 9 sarebbe
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che i
proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti allo Stato:
infatti, dall'art. 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, recante norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia
finanziaria, a cui tenore le entrate spettanti alla Regione
comprendono "quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni
pecuniarie amministrative e penali", in combinato disposto con
l'art. 2 dello stesso decreto, che attribuisce alla Regione tutte le
entrate tributarie erariali, salvo alcune eccezioni, riscosse nel
territorio regionale, si evincerebbe che tutte le entrate derivanti
dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, da qualsiasi fonte
provengano, riscosse nell'ambito del territorio regionale, sarebbero
di pertinenza della Regione;
che infatti, ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe
necessario parallelismo fra la potestà di applicare le sanzioni e la
spettanza del relativo provento; e la devoluzione alla Regione dei
proventi derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative
troverebbe il suo fondamento non già in una correlazione fra la
sanzione e le materie di competenza regionale, bensì "nel principio
della territorialità della riscossione ai fini della determinazione
della spettanza delle entrate", come confermerebbe la espressa
attribuzione alla Regione del provento delle sanzioni penali, in
assenza di qualsiasi competenza penale della medesima;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, concludendo per la inammissibilità della questione, in
ragione della natura regolamentare dell'atto impugnato, e, in
subordine, per la infondatezza della medesima.
Considerato che la disposizione di cui la ricorrente chiede la
dichiarazione di illegittimità costituzionale è contenuta in un
atto, il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per
il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per
il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), avente natura di regolamento, come è
fatto palese sia dalla denominazione, sia dalle premesse del decreto,
adottato con il procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sia infine dal tenore dell'art. 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla cui base esso è stato
emanato, disposizione quest'ultima che attribuisce al Governo la
potestà di provvedere al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli
aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al
riparto dei relativi proventi, mediante "regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
che pertanto il decreto censurato non è atto con forza di
legge, come tale suscettibile di essere impugnato ai sensi
dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87: onde la
questione proposta si palesa manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile
1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei
proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662), sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto
speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione
in materia finanziaria, in particolare all'art. 3 del d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte