Ordinanza n. 1004/1988
Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5d.P.R. 260/1965
- art. 11d.P.R. 260/1965
citata
- art. 74Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 10d.P.R. 260/1965
- art. 45d.P.R. 260/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 23 aprile 1982, depositato in Cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1982, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 26 febbraio
1982, n. 240266/LOR della Procura Generale della Corte dei Conti,
concernente il potere di esercitare un'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori comunali di Muggia e di delegare per
l'istruttoria relativa il Presidente della Giunta regionale;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto
conflitto di attribuzione contro un atto della Procura generale
presso la Corte dei conti, con il quale, sulla base di una denuncia
relativa al bilancio di previsione e di cassa dell'esercizio
finanziario 1981 del Comune di Muggia, si chiede alla ricorrente due
adempimenti consistenti, l'uno, nel fornire ogni notizia utile per
l'eventuale esercizio, nei confronti degli amministratori comunali di
Muggia, dell'azione di responsabilità rientrante nella giurisdizione
della Corte dei conti, e l'altro, nel disporre accertamenti diretti,
nel modo ritenuto più opportuno, per delega della Procura medesima,
ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (che prevede i
poteri istruttori del Pubblico Ministero della Corte dei conti nelle
istruttorie di sua competenza);
che il conflitto, proposto sia per violazione delle competenze
regionali in materia di disciplina dei controlli sugli enti locali e
di ordinamento dei Comuni (artt. 5, nn. 4 e 5, e 60 dello Statuto e
art. 11 d.P.R. 26 giugno 1965 n. 260), sia per manifesto contrasto
con il sistema prefigurato dagli articoli 10 e 45 dello Statuto
speciale, che disciplinano il regime delle funzioni amministrative
statali delegate alle regioni, si fonda esclusivamente sulla
affermata negazione del potere della Procura generale della Corte dei
conti di agire per l'accertamento di eventuali responsabilità di
soggetti diversi dai dipendenti statali, in sostituzione, in ipotesi,
del Comune presuntivamente danneggiato e della Regione, quale
autorità di vigilanza;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è
costituito;
Considerato che la tesi su cui poggia il conflitto di attribuzione
proposto, volta a negare il potere della Procura generale presso la
Corte dei conti di accertare la responsabilità amministrativa di
amministratori pubblici non statali per una supposta impossibilità
di esercizio di tale potere nei confronti di soggetti diversi dai
dipendenti statali, è già stata considerata non fondata da questa
Corte, da ultimo, con la sentenza n. 421 del 1988;
che, poiché non sono stati dedotti in questa sede nuovi
argomenti che inducano questa Corte a conclusioni diverse da quanto
precedentemente affermato, è manifestamente spettante allo Stato, e
per esso alla Procura generale della Corte dei conti, il potere
contestato con il conflitto di attribuzione proposto;
Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla
Procura generale presso la Corte dei conti, promuovere l'azione di
responsabilità, ed esercitare, quindi, i relativi poteri istruttori
nei confronti degli amministratori comunali per l'accertamento di
eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1004 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte