Ordinanza n. 1005/1988
Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 27 luglio 1983, depositato in Cancelleria il 2 agosto
successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1983, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza della Corte
dei Conti - Sezione I giurisdizionale - n. 52/83 in data 18 marzo-31
maggio 1983, relativa alla presentazione dei vari atti da parte del
Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 2 di Gorizia e del
competente comitato provinciale di controllo;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto
conflitto di attribuzione contro un'ordinanza della Prima Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, emessa in sede di giudizio sul
conto concernente la gestione dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.)
n. 2 della città di Gorizia, con la quale si ordina ai presidenti
del Comitato di gestione della U.S.L. e del competente Comitato
provinciale di controllo di depositare vari atti, assumendo
l'asserito contrasto con il principio della divisione dei poteri e
degli artt. 60 dello Statuto speciale e 130 della Costituzione;
che l'atto impugnato, nel richiedere, insieme al conto del
tesoriere, il conto consuntivo della gestione della U.S.L. (ove
redatto separatamente dal conto del tesoriere della U.S.L. medesima),
gli atti del procedimento di approvazione e di controllo interno
dell'atto suddetto e ogni utile elemento in ordine alle risultanze
del controllo di legittimità o di merito eseguito sugli atti della
U.S.L., motivava tale richiesta con la stretta connessione esistente
tra gestione del tesoriere e gestione della U.S.L.;
che la Regione ricorrente: a) nega che il tesoriere della U.S.L.
debba rendere il conto alla Corte dei conti, in quanto in carenza di
una specifica previsione legislativa, non sarebbe possibile
introdurre, in via di interpretazione analogica, una giurisdizione
necessaria prevista solo per i contabili dello Stato; b) afferma che
la c.d. giurisdizione necessaria non avrebbe nulla di giurisdizionale
e sarebbe nient'altro che una funzione di controllo, incompatibile
con gli articoli 130 della Costituzione e 60 dello Statuto speciale,
oltreché esclusa dalla normativa regionale sulla contabilità delle
U.S.L.; c) sostiene si debba distinguere tra conto del tesoriere
inteso come conto giudiziale di un agente contabile e come consuntivo
di un ente e, conseguentemente, ritiene lesiva delle competenze
regionali in materia di controlli sugli enti locali la richiesta
dell'atto impugnato, volta ad acquisire sia il conto del tesoriere
della U.S.L. di Gorizia che il rendiconto generale della U.S.L.
medesima; d) ritiene, infine, che la richiesta del conto consuntivo
della U.S.L., in quanto non fondata su alcuna norma di legge, sarebbe
in manifesto contrasto con il principio della divisione dei poteri,
perché darebbe al giudice la possibilità di interferire nelle
scelte della pubblica amministrazione;
che, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per
il Presidente del Consiglio dei Ministri, i motivi del proposto
conflitto sono da ritenersi infondati per la natura giurisdizionale
del giudizio di conto, la quale esclude qualsiasi violazione delle
competenze amministrative regionali in materia di controllo sugli
enti locali;
che, infine, l'Avvocatura chiede sia sollevata da questa Corte
questione di legittimità costituzionale della normativa regionale in
materia di contabilità delle U.S.L., qualora si dovesse escludere la
giurisdizione della Corte dei conti in quanto non prevista dalla
legislazione regionale;
Considerato che la Regione ricorrente chiede a questa Corte di
riconsiderare la propria precedente giurisprudenza, peraltro
consolidata, contraria alle prospettazioni di parte regionale;
che, tuttavia, la ricorrente non ha portato nuovi argomenti che
possano indurre a riconsiderare gli orientamenti di questa Corte
relativi alla capacità espansiva della disciplina dettata dal T.U.
12 luglio 1934 n. 1214 per gli agenti contabili dello Stato (sent. n.
110 del 1970), alla natura giurisdizionale dei giudizi di conto
(sent. n. 63 del 1973), alla necessarietà del giudizio di conto per
qualsiasi ente gestore di mezzi di provenienza pubblica (sent. n. 114
del 1975), con la conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione
di legittimità costituzionale della normativa regionale in materia
di contabilità delle U.S.L., a causa della nota incompetenza della
regione in materia giurisdizionale (si veda, da ultimo, sentt. nn.
203 e 615 del 1987);
che, infine, manifestamente infondato è anche il motivo del
proposto conflitto per supposto contrasto della richiesta di atti,
contenuta nell'atto impugnato, con le competenze regionali in materia
di controlli sugli enti locali e con il principio della divisione dei
poteri, poiché tale richiesta, lungi dall'essere rivolta ad un
ampliamento dell'oggetto del giudizio di conto a tutta la gestione
finanziaria della U.S.L., mira unicamente ad ottenere, come
riconosciuto anche dall'Avvocatura dello Stato, la trasmissione del
conto consuntivo della U.S.L. in quanto strumentalmente necessario a
valutare il conto del tesoriere;
Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla
Prima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, richiedere, ai
presidenti del Comitato di gestione di una U.S.L. e del competente
Comitato provinciale di controllo, la documentazione necessaria per
l'esame del conto del tesoriere della U.S.L. medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1005 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte