Ordinanza n. 101/1957
Altra decisione · depositata il 22/06/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 2legge 358/1951
- art. 5legge 358/1951
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 17 dicembre
1955, n. 1227, convertito in legge 10 febbraio 1956, n. 36, promosso
con la ordinanza 9 novembre 1956 del Pretore di Avellino pronunciata
nel procedimento civile vertente fra Capone Antonio e Zeccardo Michele,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15
dicembre 1956 ed iscritta al n. 334 del Registro ordinanze 1956.
Dato atto che nessuna parte si è costituita, né si è avuto
intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Con atto notificato il 25 gennaio 1956 Capone Antonio intimava a
Zeccardo Michele licenza per finita locazione di un immobile in
Avellino, adibito ad uso di albergo, ristorante ed annessi, affermando
scaduto il contratto di locazione con il 30 aprile 1956; e con lo
stesso atto conveniva lo Zeccardo davanti al Pretore di Avellino per la
convalida della licenza intimata e l'ordine di sfratto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto si opponeva alla convalida
della licenza, sostenendo trattarsi di locazione soggetta a vincolo del
blocco, protratto fino al 31 dicembre 1956 per effetto del D.P.R. 17
dicembre 1955, n. 1227, e poi del D.P.R. 24 aprile 1956, n. 292.
Replicava l'attore, contestando la legittimità costituzionale del
decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, in quanto convertito in legge
oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Con
ordinanza emessa il 9 novembre 1956 il Pretore di Avellino disponeva la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, osservando che il citato decreto-legge era stato
convertito in legge 10 febbraio 1956, e perciò nel prescritto termine
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, termine che scadeva il 15
febbraio stesso, senonché la legge di conversione 10 febbraio 1956, n.
36, era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il
giorno 18, e cioè al 63 giorno. Aggiungeva che la questione di
legittimità costituzionale proposta dall'istante era evidentemente
rilevante per i fini del giudizio e tutt'altro che manifestamente
infondata.
L'ordinanza del Pretore era regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 dicembre
1956, n. 316.
Nessuna delle parti si costituiva in giudizio, né si aveva
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. A norma dello
art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, con decreto del Presidente in data 27 aprile 1957 la
causa era assegnata alla camera di consiglio.
Considerato in diritto:
La fattispecie si presenta del tutto analoga a quella già
sottoposta al giudizio della Corte con l'ordinanza 28 giugno 1956 del
Pretore di Cesena (n. 259 del Reg. ord. 1956) e sulla quale la Corte
ebbe a pronunciare con la ordinanza n. 27 del 22 gennaio 1957; né essa
ravvisa ragioni per modificare il proprio giudizio.
Successivamente alla ordinanza del Pretore di Avellino, e
precisamente il 29 dicembre 1956, nel n. 326 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1956, n.
1414, per la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di
albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.
Tale legge, che era stata preannunciata come quella che avrebbe
regolato interamente la materia, dispone tra l'altro nell'art. 2 che "I
contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 20 maggio
1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1962";
e il successivo art. 5 aggiunge che "per quanto non previsto nei
precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni
vigenti".
La legge sopravvenuta, potendo essere considerata idonea a
sostituire le norme dei decreti-legge precedenti, rende necessaria una
nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio
principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Avellino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte