Ordinanza n. 101/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 264/1974
usata come parametro
- art. 70Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 39Costituzione
- art. 7legge 386/1974
- art. 39d.l. 264/1974
citata
- art. 39legge 386/1974
- art. 40legge 132/1968
- art. 111legge 132/1968
- art. 7legge 132/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi, riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7
comma sesto, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per l'estinzione dei
debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il
finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma
sanitaria), così come convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Consiglio di Stato sui
ricorsi riuniti di Cestari Giuliano ed altri contro la Giunta della
Provincia autonoma di Trento ed altro, iscritta al n. 117 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 dell'anno 1983;
2) ordinanze emesse il 6 luglio 1979 dal TAR per l'Umbria sui
ricorsi di Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di
5. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro
Grocco" di Perugia ed altro, e Tirimagni Giampiero contro l'Ente
Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città
di Castello ed altro, iscritte ai nn. 621 e 622 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. li
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che (1.1.) con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 su tre
ricorsi proposti da Cestari Giuliano contro la Giunta della Provincia
Autonoma di Trento e l'Ospedale di Fiemme - Ospedale Generale di Zona -
Ente Ospedaliero, da Giordani Elvino contro la Giunta della Provincia
Autonoma di Trento e l'Ente Ospedaliero "S. Giovanni" di Mezzolombardo
- Ospedale Generale di Zona, e da Wolf Amina e altri contro gli
Istituti Ospedalieri di Trento - Ente Ospedattero Generale Regionale,
poi riuniti (pervenuta alla Corte Costituzionale il 9 febbraio 1983;
notificata il 10 e comunicata il 27 di gennaio 1983; pubblicata nella
G. U. n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n. 117 R.O. 1983), il
Consiglio di Stato - Sezione V Giurisdizionale - si è richiamato a due
precedenti sue ordinanze per dichiarare rilevante e, in riferimento al
combinato disposto degli artt. 70, 76 e 77 Cost., non manifestamente
infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 7 comma secondo
(divenuto terzo in sede di conversione disposta con l. 17 agosto 1974
n. 386) D.L. 8 luglio 1974 n. 264, a motivo dell'effetto assolutamente
vincolante con carattere d'inderogabilità nel massimo attribuito agli
accordi stipulati a norma dell'art. 40 l. 12 febbraio 1968 n. 132, e ne
ha esteso l'ambito assumendo a parametro anche l'art. 111, comma
secondo, nella parte in cui inibisce al legislatore di escludere o
limitare ai soli mezzi d'impugnazione la tutela giurisdizionale contro
gli atti della Pubblica Amministrazione. Avanti la Corte nessuna delle
parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1983, con il
quale l'Avvocatura generale dello Stato richiamata la sent. 161/1982
che aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma impugnata, ha
concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione;
che (1.2.) con ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso
proposto da Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di
S. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro
Grocco" di Perugia (pervenuta alla Corte Costituzionale il 1 luglio
1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983;
pubblicata nella G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 621
R.O. 1983) il TAR Umbria ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 39 comma quarto Cost., la questione
d'incostituzionalità dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n.
264, così come convertito nella l. 17 agosto 1974 n. 386, nella parte
in cui dispone che gli enti ospedalieri sono tenuti a conformarsi alle
disposizioni relative al trattamento economico del personale
dipendente, contenute negli accordi sindacali conclusi a livello
nazionale. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che (1.3.) con la ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso
proposto da Tirimagni Giampiero contro l'Ente Ospedaliero dell'Alta
Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città di Castello e l'Ordine
Nazionale dei Biologi (pervenuta alla Corte Costituzionale il 10 luglio
1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983;
pubblicata nel la G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 622
RO. 1983) ha riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza resa
sotto la stessa data del 6 luglio 1979. Avanti la Corte nessuna delle
parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
che (2.) nel corso della adunanza del 14 marzo 1984 alla quale è
stata fissata la decisione dei due incidenti, il giudice Andrioli ha
svolto la relazione.
Considerato che (3.1.) va disposta la riunione dei tre incidenti
per la connessione che li unisce;
che (3.2.) questa Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo D.L. 8 luglio
1974 n. 264 (divenuto terzo con l. 17 agosto 1974 n. 386 di
conversione) ed ha dichiarato non fondata la questione d'illegittimità
costituzionale (dell'art. 40 u.c. l. 12 febbraio 1968 n. 132 e)
dell'art. 7 commi secondo e sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, conv. con
modificazioni con l. 386/1974, sollevata in riferimento all'art. 39
commi primo e quarto Cost.;
che (3.3.) la Corte, mentre a seguito della mentovata sentenza
functa est munere suo sulla ord. 14 maggio 1982 del Consiglio di Stato
- Sezione V Giurisdizionale - può limitarsi a constatare che il TAR
Umbria, sia nelle due ordinanze in atto sottoposte ad esame sia nelle
ordinanze su cui è stata resa la sent. 161/1982, ha impugnato il solo
comma sesto dell'art. 7 D.L. 264/1974 sulla base degli stessi argomenti
e ha addotto a parametro il solo comma quarto dell'art. 39 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 117, 621 e 622 R.O. 1983,
a) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 comma secondo (divenuto terzo con l. 17
agosto 1974 n. 386 di conversione) D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria), dichiarato incostituzionale con sent.
161/1982;
b) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, così
come convertito con l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata, in riferimento
all'art. 39 comma quarto Cost., con ordinanze 6 luglio 1979 del TAR
Umbria (nn. 621 e 622 R.O. 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte