Ordinanza n. 101/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 65r.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma
secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di
Peethambaram Sri Kanton iscritta al n. 683 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44
prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Peethambaram Sri Kanton per reati di rapina e lesioni personali
aggravate il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Palermo, a seguito di richiesta del pubblico ministero, emetteva
decreto con il quale disponeva che si procedesse a giudizio
immediato;
che l'imputato, nei termini di legge, chiedeva di essere
giudicato con il rito abbreviato, ma il medesimo giudice dichiarava
inammissibile tale richiesta, affermando di non poter decidere allo
stato degli atti;
che il Tribunale di Palermo, competente per il giudizio
immediato, con ordinanza del 1 giugno 1990, emanata nella fase
predibattimentale, ritenendo che il giudizio dovesse essere definito
con il rito abbreviato, sollevava conflitto ai sensi dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre
1989, n. 447) e rimetteva gli atti al giudice per le indagini
preliminari invitandolo a procedere con il rito abbreviato;
che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del
2 luglio 1990 (R.O. n. 683/1990), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice
di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di
conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di
quest'ultimo";
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe
sia con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la
decisione del giudice del dibattimento assumerebbe la caratteristica
di una "prescrizione" impartita da un organo giurisdizionale ad un
altro organo giurisdizionale, sia con l'art. 102, primo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario
(r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che riserva alla Corte di cassazione
il compito di decidere sui conflitti di competenza tra i diversi
organi della giurisdizione ordinaria;
Considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Palermo, cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, non
può qualificarsi "decisione" ai sensi dell'art. 28, secondo comma,
del codice di procedura penale, in quanto nessuna disposizione del
codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la
determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria
all'adozione del rito abbreviato;
che il principio dell'insindacabilità da parte del giudice del
dibattimento della decisione del giudice per le indagini preliminari
concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato
avanzata dall'imputato trova conferma nel dettato di cui all'art. 431
del codice di procedura penale, che, regolando la formazione del
fascicolo del giudice del dibattimento, preclude a quest'ultimo,
nella fase predibattimentale, l'accesso completo agli atti relativi
alle indagini preliminari, sulla cui base il giudice per le indagini
preliminari ha ritenuto non possibile definire il processo allo stato
degli atti, ai sensi dell'art. 440, primo comma, del codice di
procedura penale;
che, pertanto, il disposto dell'art. 28, secondo comma, del
codice di procedura penale, non può trovare applicazione nel
giudizio a quo, non sussistendo il presupposto costituito dalla
"decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, e che a
risolvere simili situazioni processuali soccorrono i mezzi ordinari
previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza
funzionale tra giudici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte