Ordinanza n. 101/1992
Altra decisione · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69r.d.l. 680/1938
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 12legge 152/1968
citata
- art. 12legge 41/1939
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3
marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9
gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo
1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale
degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1991
dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrizia
Corticelli e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 673 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Patrizia Corticelli;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 il Pretore di
Bologna, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e
I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella
legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n.
152 del 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale
degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei
corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia,
rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando
il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione
in servizio.
Considerato che la legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento
delle procedure di liquidazione e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione
generale degli istituti stessi) statuisce all'art. 8, primo comma,
l'ammissione a riscatto degli anni di studio corrispondenti alla
durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini
speciali;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice remittente per nuovo esame della rilevanza alla luce del
citato ius superveniens;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte