Ordinanza n. 101/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 125Codice di procedura penale
- art. 321Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, nono
comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art.
324, settimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza
emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro sulla richiesta
di riesame proposta da Paone Giuseppe, iscritta al n. 128 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, chiamato a decidere sulla richiesta di riesame
avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini
preliminari presso la locale Pretura circondariale aveva disposto il
sequestro preventivo di un cantiere edile, richiesta in cui si
deduceva, fra l'altro, la nullità dell'atto impugnato per difetto
assoluto di motivazione, il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza
del 24 novembre 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura
penale, così come richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello
stesso codice, "nella parte in cui prevede che il tribunale del
riesame possa confermare il provvedimento impugnato, per ragioni
diverse da quelle enunciate nella motivazione dello stesso, anche
nell'ipotesi della rilevata nullità per vizio di motivazione del
provvedimento riesaminato";
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che il
decreto di sequestro non specifica in alcun modo in che termini ed in
qual misura le caratteristiche dell'insediamento edilizio in corso di
costruzione ed assoggettato alla cautela contrastino con le vigenti
prescrizioni di piano per l'attività di edificazione sui terreni
destinati a zona agricola, cosicché, a norma degli artt. 125, terzo
comma, e 321, primo comma, del codice di procedura penale, il decreto
in questione dovrebbe ritenersi affetto da nullità; un vizio che
però non potrebbe essere rilevato, con impossibilità della
caducazione del provvedimento stesso, perché il combinato disposto,
così come denunciato, conferisce al giudice del riesame il potere di
confermare il provvedimento cautelare anche per ragioni diverse da
quelle in esso indicate: il che, secondo il costante indirizzo
giurisprudenziale, equivarrebbe a precludere l'esercizio del potere
demolitorio dovendo comunque il tribunale integrare o completare la
carente o insufficiente motivazione dell'atto impugnato anche
nell'ipotesi in cui la nullità venga eccepita dall'interessato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "irrilevante e
comunque non fondata";
che, in via principale, l'atto di intervento addebita al giudice
a quo di aver avanzato un mero dubbio interpretativo, anche
considerando che la giurisprudenza circa i poteri integrativi del
giudice del riesame non è così consolidata come assume il
rimettente;
che, in via subordinata, l'atto di intervento ritiene comunque
non violati gli invocati parametri costituzionali; e ciò perché il
nuovo codice prevede un procedimento incidentale in contraddittorio
(con una recisa demarcazione tra riesame ed appello); cosicché, pure
seguendo l'interpretazione additata dal giudice a quo il fatto che il
tribunale del riesame possa integrare un provvedimento nullo per
difetto di motivazione rappresenta una più efficace e concreta
garanzia per il diritto di difesa;
Considerato che, a parte ogni riserva quanto alla effettiva lesione
da parte della norma, così come denunciata dal giudice a quo dei
parametri costituzionali invocati, l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere condivisa;
che l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di
procedura penale, richiamato dall'art. 324, settimo comma, dello
stesso codice, per quanto prevalente, non rappresenta una soluzione
ermeneutica costante nella giurisprudenza di legittimità, ove sono
individuabili recenti prese di posizione nel senso che il tribunale
del riesame può esercitare il potere di riforma o di conferma del
provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati
dal ricorrente o enunciati in motivazione solo se il provvedimento
stesso non risulti radicalmente nullo, perché in tale ipotesi il
tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto,
non potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" quanto
all'emissione di un valido provvedimento che potrà, se del caso,
essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata
annullata (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1994, Vagliani, in relazione ad
un'ordinanza assolutamente mancante di motivazione, con la quale era
stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere;
nonché Cass., Sez. II, 8 marzo 1995, Franchi, in tema di riesame di
un decreto di sequestro probatorio, ancorché con riferimento ad una
nullità diversa dal difetto totale di motivazione);
che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo
l'interpretazione dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura
penale, nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione, non può
ritenersi giurisprudenza costante;
che, peraltro, l'interpretazione della norma denunciata proposta
dalla giurisprudenza prevalente risulta contrastata anche da gran
parte della dottrina;
che, dunque, il rimettente si limita a sottoporre un normale
dubbio interpretativo la cui soluzione è demandata esclusivamente al
giudice a quo al quale spetta di interpretare la norma denunciata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 309, nono comma, del codice di
procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 324, settimo comma,
dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte