Ordinanza n. 101/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3-bislegge 145/1999
usata come parametro
citata
- art. 486Codice di procedura penale
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità dei conflitti tra poteri dello Stato
sorti a seguito dei procedimenti penali nn. 11749/1997, 7816/1998 e
12193/1998 instaurati davanti al Tribunale di Milano, promossi
dall'on. Cesare Previti con ricorsi depositati il 17 settembre ed il
5 ottobre 1999 ed iscritti ai numeri 128 e 130 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 settembre 1999, il
deputato Cesare Previti, sottoposto presso il tribunale di Milano a
procedimenti penali giunti alla fase dell'udienza preliminare, ha
sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei
confronti del giudice di tale udienza, chiedendo in via principale
"che, a causa della finalità persecutoria dimostrata dal giudice
nella conduzione di un processo contro un parlamentare, venga
dichiarata la nullità di tutta l'attività processuale dallo stesso
compiuta; in subordine perché vengano annullati tutti gli atti
processuali lesivi del libero esercizio dell'attività parlamentare,
con intimazione, pro-futuro a gestire il processo in modo da
consentire il contemporaneo esercizio del diritto di difesa e delle
funzioni di parlamentare";
che, secondo il ricorrente, detto magistrato, già giudice
per le indagini preliminari nel medesimo processo, "ha
strumentalizzato le proprie funzioni, inscenando un processo in cui
[...] persegue manifestamente l'obbiettivo di colpire il ricorrente,
non in quanto comune cittadino, ma in quanto rappresentante di una
determinata forza politica e parlamentare";
che, di conseguenza, il ricorrente afferma la propria
legittimazione a sollevare conflitto, ritenendo che essa vada
riconosciuta comunque al parlamentare, ed in specie a quello di
minoranza, per difendere l'esercizio delle proprie funzioni dalle
menomazioni inferte dagli eccessi persecutori del potere giudiziario,
non potendosi rimettere tale tutela alla decisione della maggioranza
dell'Assemblea di appartenenza, nei casi in cui essa non ne sia
investita direttamente dalla Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente osserva che
deve essere demandato alla Corte di "stabilire se [...] esista
materia per instaurare un conflitto di attribuzioni tra i poteri
dello Stato, quando la macchina giudiziaria sia stata attivata non
per l'applicazione della legge, quanto piuttosto per sopprimere la
figura personale e politica di un parlamentare che non può quindi
avere alcuna via istituzionale d'uscita sinché resti intrappolato
nei perversi meccanismi creati e gestiti dall'organo giurisdizionale,
autore della persecuzione";
che tali vizi procedurali emergerebbero dalla condotta tenuta
dal magistrato, prima nella veste di giudice per le indagini
preliminari (richiesta di applicazione della custodia in carcere
relativamente a reati prescritti o di imminente prescrizione;
utilizzazione della deposizione incompleta della teste Ariosto;
ricostruzione pretestuosa della vicenda relativa alla mancanza della
procura speciale ad litem nel giudizio di cassazione Imi-Rovelli;
creazione della categoria del cosiddetto inquinamento
"interpretativo" dei dati bancari; acquisizione ed utilizzazione,
senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, di tabulati
telefonici contenenti estremi di conversazioni da lui tenute con
altri indagati, nonché di corrispondenza bancaria) e poi nel corso
dell'udienza preliminare (mancata concessione di un congruo rinvio
chiesto dalla difesa per esaminare compiutamente l'enorme mole degli
atti processuali raccolti dalla procura; svolgimento "a ritmi
forsennati" dell'udienza preliminare, tale da travolgere il diritto
di difesa dell'imputato e da impedire il contemporaneo esercizio
delle sue funzioni parlamentari);
che, in via ulteriormente gradata, il ricorrente chiede che
questa Corte sollevi davanti a sé - in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e
101, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999,
n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999,
n. 234, secondo cui la situazione di incompatibilità tra pregresso
svolgimento della funzione di giudice per le indagini preliminari e
successiva funzione di giudice dell'udienza preliminare viene
consentita, per i procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in
corso, fino alla data del 2 gennaio 2000;
che, con successivo ricorso depositato il 4 ottobre 1999, il
parlamentare Previti ha sollevato altro conflitto di attribuzioni nei
confronti dello stesso magistrato, spiegando in via principale
conclusioni identiche a quelle rassegnate nel precedente ricorso;
che, ribadite le considerazioni già svolte in ordine
all'asserita persecuzione processuale posta in essere in suo danno
dal predetto giudice, il ricorrente sottolinea come il "furor
persecutionis", cui è soggetto nella sua qualità di parlamentare di
una forza di minoranza, trovi ulteriore dimostrazione nell'ordinanza
letta in udienza il 17 settembre 1999, nel cui contesto, con riguardo
all'impedimento da lui addotto per concomitante svolgimento di
funzioni di deputato, il giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale di Milano ha affermato - ignorando il generale canone
interpretativo che impone un bilanciamento tra contrapposti valori
costituzionali - la "subvalenza" degli impegni parlamentari rispetto
alle esigenze di celebrazione del processo;
che, in via gradata, il ricorrente chiede alla Corte (senza
tuttavia indicare i parametri costituzionali che si intenderebbero
violati) di sollevare davanti a sé questione di legittimità
costituzionale, non solo dell'art. 3-bis del d.-l. 24 maggio 1999,
n. 145, (come già richiesto nel primo ricorso), ma anche
dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., "nella parte in cui non
prevede che gl'impegni parlamentari costituiscano giusto motivo
d'impedimento a presenziare all'udienza".
Considerato che i procedimenti vanno riuniti, in ragione
dell'identità sia dei soggetti sia della materia dei sollevati
conflitti, entrambi riferiti a fatti verificatisi nel medesimo
processo penale;
che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a
decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che il ricorrente domanda la declaratoria di nullità
dell'intera attività processuale svolta nei suoi confronti e, in
subordine, l'annullamento di tutti gli atti processuali lesivi del
libero esercizio della sua attività parlamentare, denunciando -
quale indice del prospettato "uso distorto delle funzioni giudiziarie
per il perseguimento di obiettivi extragiudiziari" -
un'"impressionante serie di irregolarità, scorrettezze, violazioni
di legge processuale e sostanziale [...] che contraddistinguono il
processo inscenato" dal giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale di Milano;
che, a tal fine, il ricorrente lamenta in via generale un
abuso di potere da parte dell'indicata autorità giudiziaria, vòlto
a "sopprimere la figura personale e politica" di lui;
che specifiche sue attribuzioni, in ipotesi difendibili
mediante lo strumento del conflitto nei confronti dell'autorità
giudiziaria (e in ordine a cui pende già altro ricorso,
successivamente depositato dalla Camera dei deputati onde denunciare
la menomazione della propria posizione costituzionale) sono bensì
dedotte dal ricorrente (con testuale riferimento all'art. 68, secondo
comma, della Costituzione ed al suo diritto-dovere di partecipare
alle votazioni della Camera dei deputati), come incise da alcuni
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non già per individuare
gli atti con riguardo ai quali solleva il conflitto, sibbene
all'unico fine di arricchire il lungo elenco dei sintomi
dell'asserito "furor persecutionis" che, secondo lui, si
manifesterebbe nel comportamento generale del giudice dell'udienza
preliminare presso il Tribunale di Milano;
che, per tutelarsi in ordine alla lamentata situazione,
impropriamente esso ricorrente utilizza lo strumento del conflitto
d'attribuzione, invece d'avvalersi - come tutti i cittadini - dei
mezzi endoprocessuali d'impugnazione degli atti asseritamente
viziati, nonché di quelli diretti a provocare l'eventuale
affermazione di responsabilità disciplinare, civile o penale del
magistrato cui egli rimprovera il comportamento non legittimo;
che infatti - come ha altre volte precisato questa Corte (v.
ordinanza n. 359 del 1999) - il giudizio per conflitto di
attribuzione non può essere usato quale strumento generale di tutela
dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal
sistema giurisdizionale;
che tanto basta per dichiarare inammissibili i riuniti
conflitti, restando così travolta la gradata richiesta di
autorimessione delle questioni di illegittimità costituzionale
dell'art. 3-bis comma 1, del d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, inserito
in sede di conversione dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, e
dell'art. 486, comma 1, cod. proc. pen., per evidente carenza della
necessaria pregiudizialità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, proposti dal deputato Cesare Previti nei
confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Milano, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte