Ordinanza n. 101/2001
Altra decisione · depositata il 05/04/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 23-27186 del
3 ottobre 2000, concernente: "Referendum consultivo ai sensi
dell'art. 60 dello Statuto" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in
cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 63 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Alberto Romano per la regione
Piemonte.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della regione
Piemonte, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del
3 ottobre 2000, n. 23-27186, avente ad oggetto "Referendum consultivo
ai sensi dell'art. 60 dello Statuto", pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione Piemonte del 18 ottobre 2000, n. 42;
che il ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non
spetta alla Regione indire il referendum consultivo sul quesito
formulato nella deliberazione impugnata e, in via incidentale, ha
proposto domanda di sospensione dell'esecuzione della medesima;
che si è costituita in giudizio la regione Piemonte, la
quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso,
chiedendo altresì il rigetto della domanda cautelare;
che sono comparsi in camera di consiglio l'avvocato dello
Stato Franco Favara, per il ricorrente, il quale ha rinunciato alla
domanda cautelare, e l'avv. Alberto Romano, per la resistente, il
quale ha accettato la rinuncia.
Considerato che, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda
cautelare, ed essendo stata la rinuncia accettata dalla resistente,
deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda incidentale di
sospensione della deliberazione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del
ricorso indicato in epigrafe, dichiara non luogo a provvedere sulla
domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte