Ordinanza n. 1014/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo
comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 442
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre
1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis
Francesco e I.N.P.S., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Pecis Francesco e dell'I.N.P.S.,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Torino, nel corso di un procedimento
promosso nel confronti dell'I.N.P.S. per l'accertamento del diritto
alla pensione d'invalidità - rilevato che l'attore risiedeva
all'estero all'atto della presentazione della domanda - ha sollevato,
con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e
25, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, nello
stabilire un criterio inderogabile di competenza territoriale,
precluderebbe il rinvio alle regole generali in materia, con la
conseguente impossibilità per il giudice italiano di conoscere delle
controversie di cui all'art. 442 del codice di procedura civile,
introdotte da soggetti residenti all'estero;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti
private concludendo per l'infondatezza l'attore e rimettendosi
l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la
declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha, in più occasioni, già
dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione
(ordinanze nn. 75, 337 e 907 del 1988) in quanto il sistema
processuale di cui agli artt. 413, 442 e 444 del codice di procedura
civile consente, nell'ipotesi d'inapplicabilità del foro speciale di
residenza dell'attore ed in virtù del richiamo all'art. 18 del
codice di procedura civile, d'individuare come giudice competente
quello del luogo in cui ha la residenza, domicilio, dimora o sede la
controparte;
che l'ordinanza non contiene profili nuovi rispetto a quelli
già esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura
civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1014 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte