Ordinanza n. 1015/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
- art. 51d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 10legge 705/1985
- art. 50legge 28/1980
- art. 5legge 705/1985
- art. 51legge 705/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e
quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e
degli artt. 50 e 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in
riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987
dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso
proposto da Sarasso Carlo contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'annullamento degli
atti della Commissione giudicatrice del giudizio di idoneità a
professore associato - introdotto dal ricorso di un libero docente
confermato - il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
con ordinanza emessa il 2 luglio 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio
1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in
relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui
dette norme sottopongono ad un indiscriminato giudizio di idoneità
categorie di professori tra loro profondamente diverse;
b) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, che prevede la costituzione di più commissioni, qualora il
numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta
unità, per violazione (oltre che dei già richiamati parametri)
anche dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, commi
secondo e quarto, della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28;
c) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,
disposizione che, interpretando il citato art. 51, avrebbe precluso
ogni possibilità di tutela giurisdizionale nei confronti della
normativa oggetto dell'interpretazione, così violando anche l'art.
24 della Costituzione, oltre ai più volte richiamati principi di
eguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione;
Considerato che le questioni proposte sono già state risolte da
questa Corte che con sentenza n. 620 del 1987 (nonché con successiva
ordinanza n. 608 del 1988) ne ha dichiarato la infondatezza;
che non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili nuovi
od ulteriori rispetto a quelli già prospettati ed a suo tempo
esaminati;
che, in particolare, i richiami al terzo comma dell'art. 5 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, sono chiaramente volti a motivare la censura
concernente l'eterogeneità delle categorie di professori ammesse ai
giudizi di idoneità, scelta legislativa che viceversa è stata
ritenuta dalla Corte del tutto razionale e rispettosa dei principi di
cui all'art. 97 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica"), in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705
("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento agli
artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
c) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, in relazione all'art. 76 della Costituzione, con riferimento
all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n.
28, ed agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1015 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte