Ordinanza n. 102/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77d.P.R. 164/1956
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 51/1955
citata
- art. 4d.P.R. 164/1956
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi
nel procedimento penale a carico di Ciabattini Walter e Donzelli
Alvaro, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;
2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi
nel procedimento penale a carico di Piottoli Pietro, iscritta al n. 31
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento all'art. 77 della
Costituzione;
che il Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze indicate in
epigrafe, ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione e
la rilevanza della stessa ai fini del giudizio; ed ha disposto la
sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;
che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9
febbraio 1963 e n. 45 del 16 febbraio 1963;
che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del
D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della legge
delegante 12 febbraio 1955, n. 51, con sentenza n. 62 del 7 maggio
1963, della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;
che le due ordinanze del Pretore di Poggibonsi prospettano la
questione sotto il medesimo profilo, e non sono state addotte, né
sussistono, ragioni che possano indurre la Corte a modificare la prima
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, proposta
dal Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze sopraindicate, in relazione
all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, e in riferimento
all'art. 77 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti
allo stesso Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte