Ordinanza n. 102/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p.,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 luglio 1991 dal Pretore di Siena,
Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di
Giuseppe Bontempo, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Pretore di Siena,
Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di
Amerigo Dei, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Siena,
Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di
Orfeo Salvador ed altro, iscritta al n. 684 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto emesse
rispettivamente il 20, il 18 e il 15 luglio 1991 (R.O. 682, 683 e
684 del 1991) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584
c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del
difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al
momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed
autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla
cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la
notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio di cui all'ord. n. 682 del 1991
R.O. il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta
irrilevanza della questione e concludendo per l'infondatezza della
stessa;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che
possono quindi essere decise con un'unica pronuncia;
che identica questione è stata già decisa, su presupposti
analoghi, con ordinanza n. 398 del 1991 di manifesta
inammissibilità;
che infatti, come rilevato nell'ordinanza suddetta, anche nella
presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza
definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare
la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della
cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";
che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione
distaccata di Poggibonsi, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte