Ordinanza n. 102/2001
Altra decisione · depositata il 05/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 117Costituzione
- art. 40legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera del consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del
15 settembre 2000, recante "Proposta di indizione di referendum
consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di
sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,
alla Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 1° dicembre 2000, depositato in cancelleria
il 5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
la regione Lombardia.
Ritenuto che con ricorso notificato il 1° dicembre 2000 e
depositato il 5 dicembre 2000 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della
regione Lombardia, in relazione alla deliberazione del consiglio
regionale del 15 settembre 2000, n. VII/25, recante "Proposta di
indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle
funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche
professionale, nonché di polizia locale, alla regione";
che il Governo ricorrente impugna la suddetta deliberazione
in quanto con essa il consiglio regionale della Lombardia,
contraddicendo i principi affermati nella sentenza n. 470 del 1992 di
questa Corte, chiamerebbe la popolazione iscritta nelle liste
elettorali dei comuni della regione medesima a esprimere il proprio
voto su un quesito (così formulato nella parte dispositiva della
deliberazione: "Volete voi che la regione Lombardia, nel quadro
dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali
necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali
in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di
polizia locale, alla regione?") che, non essendo riferibile a
provvedimenti che possano dirsi "di competenza" del medesimo
Consiglio regionale, come invece stabilisce l'art. 25, primo comma,
della legge della regione Lombardia 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove
norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione
della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive
modificazioni), atterrebbe all'esercizio, da parte del citato
consiglio, della facoltà di presentare alle Camere una proposta di
legge di revisione della Costituzione della Repubblica;
che inoltre il ricorrente richiama, a sostegno
dell'impugnazione, la sentenza n. 496 del 2000 diquesta Corte, che ha
definito i limiti della ammissibilità della partecipazione di una
frazione del popolo tramite referendum consultivo in ambito regionale
ai procedimenti di revisione costituzionale, escludendo in
particolare che sia consentita una "doppia pronuncia" popolare, di
una parte prima e dell'intero poi, relativamente alle decisioni
politiche di modifica della Costituzione;
che il ricorrente rileva infine che il quesito referendario
oggetto della deliberazione impugnata è privo dei requisiti di
chiarezza e di omogeneità, menzionando - accanto a materie che già
sono devolute, dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione, alle
autonomie regionali - materie come "l'istruzione, anche
professionale" che implicherebbero una revisione costituzionale, alla
stregua del vigente testo dell'art. 117 della Costituzione;
che il Governo ricorrente chiede altresì preliminarmente a
questa Corte la sospensione dell'esecuzione della delibera del
consiglio regionale impugnata, sulla duplice premessa della "gravità
e vistosità del vulnus arrecato alle attribuzioni statali" e per
"l'esigenza di impedire distorsioni e di prevenire emulazioni",
sottolineando, in una successiva memoria, che l'auspicio di
"correttezza costituzionale" da parte della regione è stato
frustrato, avendo - successivamente al ricorso - il Presidente della
regione Lombardia disposto, con un proprio decreto del 28 febbraio
2001, lo svolgimento del referendum consultivo, per la data
"concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento
della Repubblica", decreto a sua volta separatamente impugnato dallo
stesso ricorrente;
che nel giudizio per conflitto così promosso si è
costituita la regione Lombardia, che, richiamando l'art. 65, primo
comma, del proprio Statuto e la legge regionale n. 34 del 1983 che ne
ha dato attuazione, contesta il presupposto - da cui muove il Governo
ricorrente - del necessario collegamento tra il referendum consultivo
oggetto della delibera e il procedimento politico-parlamentare di
revisione costituzionale, osservando in contrario che l'atto
impugnato attiene a "iniziative istituzionali" di "promozione" del
trasferimento di talune funzioni statali, nelle materie menzionate,
da prendersi "nel quadro dell'unità nazionale": si tratterebbe
dunque di iniziative legislative ordinarie, o in campo organizzativo
e amministrativo, ma comunque di attività che non si svolgono sul
piano della revisione costituzionale;
che, adducendo altresì profili di possibile "virtualità"
del conflitto promosso dal Governo per difetto di lesività da parte
dell'atto impugnato di una qualsiasi attribuzione riconducibile a
parametri costituzionali, la resistente regione, nel concludere per
l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, chiede la reiezione
dell'istanza di sospensione della delibera per cui è conflitto, in
particolare osservando - in una memoria successivamente depositata -
che il decreto di "indizione" del referendum adottato dal Presidente
della regione costituisce, in base alla disciplina legislativa
regionale, un atto dovuto, e che comunque non potrebbero ravvisarsi
né gli estremi del fumus boni iuris (per gli argomenti addotti sul
merito del conflitto) né un estremo di "danno" a un bene di rilievo
costituzionale, non sussistendo alcun pericolo di
"soggettivizzazione" della popolazione della regione Lombardia che
sia apprezzabile sul piano costituzionale, né tantomeno sussistendo
un corrispondente effetto di pericolo perl'unità della Repubblica.
Considerato che, con la delibera del consiglio regionale della
Lombardia del 15 settembre 2000, gli elettori della regione Lombardia
sono chiamati a pronunciarsi sull'opportunità che la regione
medesima "nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative
istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle
funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche
professionale, nonché di polizia locale";
che tale quesito è posto - secondo il preambolo della
delibera della quale esso forma parte integrante - nella prospettiva
"di un rafforzamento delle prerogative autonomistiche spettanti alla
regione e di riconduzione di materie di competenza dei ministeri ad
un modello di amministrazione e gestione ispirato ad un effettivo
federalismo che, in base al principio di sussidiarietà, valorizzi il
ruolo e le autonomie di tutti i soggetti istituzionali locali", al
fine di "intraprendere iniziative istituzionali necessarie alla
promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di
sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,
alla regione, nel quadro dell'unità nazionale";
che la delibera consiliare in questione non coinvolge "scelte
fondamentali di livello costituzionale" in presenza delle quali non
è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo
elettorale (sentenza n. 496 del 2000) e che pertanto non ricorrono
quelle gravi ragioni che, sole, giustificano la sospensione
dell'esecuzione degli atti che danno luogo al conflitto di
attribuzione tra Stato e regione (art. 40 della legge 11 marzo 1953,
n. 87).
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,
Rigetta l'istanza di sospensione della delibera del consiglio
regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, presentata
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte