Ordinanza n. 1024/1988
Altra decisione · depositata il 09/11/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 80legge 111/1988
- art. 6legge 111/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma
quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle
norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80,
tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico
di Loi Marco, iscritta al n.52 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
quinto e sesto co., d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della
strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono
pene di specie diversa, e addirittura più grave per la situazione
meno grave o almeno di pari gravità, sia in quanto non contemplano
"uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie
(storiche) si sono verificate", e sia infine perché irrazionalmente
verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a
quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice:
Considerato, però, che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18
marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente
modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre
è scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R.
15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);
che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo riesamini la
rilevanza alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Isili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1024 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte