Ordinanza n. 1026/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69Ordinamento penitenziario
- art. 21legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto
comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e restrittive della libertà) come modificato dall'art. 21
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di
Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di
sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di
Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a
Toniolo Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di
sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e restrittive della libertà) così come modificato
dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che
si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza
abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in
corso una misura di sicurezza;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che identica questione di legittimità costituzionale è stata
dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443
del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata,
interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale,
professionale o per tendenza possa essere revocata anche
indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non
contrasta con l'art. 3 Cost.
che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con
l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta
infondatezza di identiche questioni;
che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) così come modificato
dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1026 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte