Ordinanza n. 1027/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e
sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987
dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Fumagalli
Alberto, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma,
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) nella parte in cui punisce con la medesima pena edittale
chi fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla
propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo
rosso, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente
parificati fatti criminosi di diversa portata, e nella parte in cui
la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso
è punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione
illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima
ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo
che viene in tal modo determinata un'irrazionale disparità di
trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece
evidenti profili di minore pericolosità e gravità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, comunque, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente
infondata con l'ord. n. 307 del 1986;
che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono
profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
con la sentenza e l'ordinanza in parola;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Lucca
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1027 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte