Ordinanza n. 103/1987
Altra decisione · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 12/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio
1978 n. 392 (Norme sulle locazioni di immobili urbani), promosso dal
Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 12 luglio 1979 in causa
s.p.a. Immobiliare Edile Alpina contro s.p.a. Gemeaz Cusin Alimentari
(reg. ord. n. 336 del 1980), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.
Immobiliare Edile alpina, locatrice, contro la s.p.a. Gemeaz,
conduttrice, onde sentir dichiarare cessato il rapporto d'affitto
avente ad oggetto un immobile alberghiero, il Tribunale di Milano con
ordinanza del 12 luglio 1979 (reg. ord. n. 336 del 1980) sollevava,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Tribunale, ritenuto che oggetto dell'affitto fosse non
già un immobile ma un'azienda, dubitava che la conseguente non
applicabilità dell'art. 34 cit., ossia l'assenza del diritto della
Società affittuaria (che aveva iniziato l'attività alberghiera)
all'indennità per perdita di avviamento, desse luogo ad
un'ingiustificata disparità di trattamento, non essendovi ragione di
attribuire il detto diritto al conduttore di immobile e non anche
all'affittuario di azienda;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.l. 7
febbraio 1985 n. 12, il cui art. 1, nel comma
9-septies introdotto dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118,
dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto
di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia
iniziata dal conduttore"; mentre il comma 9-octies
prevede che la norma ora riportata "si applica comunque a tutti i
rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda ad un
nuovo esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove
disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle
questioni stesse nel giudizio in corso davanti a lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano onde proceda
ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nel giudizio in
corso secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12,
commi 9-septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5
aprile 1985 n. 118.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte