Ordinanza n. 103/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 429/1971
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 18d.l. 918/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5
luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri
sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel
mezzogiorno), conv. con modif. nella legge 4 agosto 1971, n. 589, 22,
ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina
dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980) e 59 del d.P.R. 6 marzo 1968, n. 218, in relazione
all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con modif. in
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni
fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato),
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dal Tribunale di
Catania, iscritta al n. 1152 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 12
giugno 1984, ha sollevato, in relazione all'art. 81, quarto comma,
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l.
5 luglio 1971 n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri
sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel
mezzoggiorno), convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo
comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento
straordinario nel mezzoggiorno per il quinquennio 1976-1980); 59
d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218 (in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto
1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089: provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e dell'artigianato);
che la questione investe il problema della copertura finanziaria
delle citate disposizioni, in quanto suscettibile di operare, con
conseguente ammissione agli sgravi contributivi in esse previsti,
anche in favore di imprese che gestiscono "case di cure";
che in tali termini la stessa questione è già stata dichiarata
da questa Corte infondata con la sentenza n. 12/1987 e manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 175/1987 e che nell'ordinanza di
rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di
illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito in
legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n.
183; 59, d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218; in relazione all'art. 18 d.l. 30
agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089;
sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal
Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte