Ordinanza n. 103/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 marzo
1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal
Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Ballardini
Leopoldo, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 prima serie speciale
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Ballardini Leopoldo, imputato dei reati tributari previsti dall'art.
4 nn. 5 e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Tribunale di Pesaro
- decidendo sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la
sospensione del procedimento per consentire la presentazione della
domanda di condono fiscale e la conseguente applicazione
dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - con
ordinanza del 21 aprile 1993 ha sollevato, in riferimento all'art. 79
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della
legge 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte relativa alla estinzione per
amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale
ivi disciplinato";
che il giudice remittente premette che la legge n. 75 del 1993
ha "riaperto" i termini del condono fiscale di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 413, consentendo fino al 20 giugno 1993 la
proposizione di nuove domande di condono, in grado di determinare
effetti di estinzione per amnistia dei connessi reati tributari ai
sensi del d.P.R. n. 23 del 1992;
che, ad avviso del giudice a quo, la stessa legge n. 75 del 1993
- approvata dalle Camere secondo la procedura ordinaria con
maggioranza semplice - opererebbe una "reviviscenza" dell'amnistia
prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, così violando l'art. 79 della
Costituzione che, nel testo modificato dalla legge costituzionale n.
1 del 1992, richiede, per la legge che concede l'amnistia, la
maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la
votazione finale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo ha impugnato la legge 24 marzo
1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
"nella parte relativa alla estinzione per amnistia di reati per i
quali si ritenga operante il condono fiscale ivi disciplinato",
deducendo la questione di costituzionalità dal fatto che la legge
impugnata avrebbe operato una "reviviscenza" dell'amnistia prevista
dal d.P.R. n. 23 del 1992;
che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rinvio,
la legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3,
primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione
delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del
condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito
soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal
d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione dell'amnistia per i reati
tributari commessi fino al 30 settembre 1991 - condizione costituita
dalla definizione agevolata delle controversie tributarie - ma non ha
assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 della
Costituzione, non avendo formulato alcuna disposizione innovativa
relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992,
può applicarsi la misura di clemenza;
che, come già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 452
del 1993, ogni ulteriore effetto in sede penale derivante dalla
presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione
agevolata delle controversie tributarie così come previsto dalle
disposizioni impugnate è rimesso all'interpretazione del giudice,
che è tenuto a valutare, oltre alla realizzazione della suddetta
condizione, la sussistenza di tutti gli altri requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dal d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione
dell'amnistia ivi disciplinata;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, (Disposizioni in
materia di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 79 della
Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte