Ordinanza n. 103/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38d.P.R. 1068/1953
- art. 41d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo
comma, e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), promossi con ordinanze emesse il 4 novembre e il
16 dicembre 1998 dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali sui ricorsi proposti da Palmisano Rocco e da Barbieri
Elio contro il Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti
commerciali della Provincia di Brindisi, iscritte ai nn. 902 del
registro ordinanze 1998 e n. 138 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 11,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti, promossi avverso le
distinte delibere con cui il Consiglio del Collegio dei ragionieri di
Brindisi ha disposto la radiazione di due iscritti dall'albo, senza
sentirli né invitarli a presentare memorie, il Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali, con due ordinanze di identico
tenore emesse il 4 novembre ed il 16 dicembre 1998, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,
secondo comma, e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), nella parte in cui prevedono la radiazione di diritto,
senza l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e
periti commerciali in alcune ipotesi di condanna penale, per
contrasto con l'art. 24, secondo comma, anche in riferimento agli
artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
che il rimettente, dopo aver affermato la propria natura di
organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del
1953, sostiene che i citati artt. 38, ultimo comma, e 41, primo
alinea (che fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 38), si porrebbero
in contrasto con le norme costituzionali indicate, in quanto
consentono di irrogare sanzioni disciplinari senza ascoltare
l'interessato, violando il diritto di difesa (che deve trovare
attuazione anche nei procedimenti amministrativi giustiziali),
determinando un'irragionevole disparità di trattamento con gli altri
giudizi e procedimenti amministrativi e contrastando con il principio
del buon andamento dell'amministrazione;
che secondo il Consiglio nazionale la questione è rilevante,
in quanto i giudizi a quibus non possono prescindere
dall'applicazione delle norme impugnate, e non è manifestamente
infondata per i motivi suddetti;
che nei giudizi avanti la Corte costituzionale non si sono
costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato che il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma,
e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068,
nella parte in cui prevedono la radiazione di diritto, senza
l'obbligo di sentire l'interessato, dall'albo dei ragionieri e periti
commerciali in alcune ipotesi di condanna penale, per contrasto con
l'art. 24, secondo comma, anche in riferimento agli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione;
che i due giudizi di legittimità costituzionale vanno
riuniti, vertendo sulla medesima questione;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rimettente
è abilitato a sollevare questioni di legittimità costituzionale,
dovendo essere riconosciuta natura giurisdizionale ai Collegi e
Consigli nazionali degli Ordini professionali (v., per tutte,
l'ordinanza n. 387 del 1995);
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte, esaminando una questione del tutto analoga, con la sentenza
n. 2 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 38 del suddetto d.P.R. n. 1068 del 1953, nella parte in cui
prevede la radiazione di diritto dei ragionieri e periti commerciali
che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel
secondo comma dello stesso articolo;
che, essendo venuta meno la norma dalla quale derivava il
vizio denunciato dal rimettente, la questione ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma,
e dell'art. 41, primo alinea, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),
sollevata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte