Ordinanza n. 1036/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle
disposizioni sulla legge in generale, promosso con ordinanza emessa
il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm, iscritta al n. 194
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21 prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Raponi Paola, cittadina
italiana, nei confronti del marito Perera Chandra Anselm, cittadino
dello Sri Lanka, per conseguire la separazione con addebito al
predetto, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre
1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost.,
dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo
il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza
sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune
durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale
del marito al tempo della celebrazione del matrimonio;
che il giudice a quo, premesso che nel caso di specie doveva
essere applicata la legge dello Sri Lanka, alla cui stregua non è
consentito esaminare, nell'ipotesi di separazione tra coniugi, la
domanda di addebito, ha censurato il suddetto art. 18, in quanto la
scelta della legge nazionale del marito ha come unico suo criterio il
sesso di tale coniuge ed è pertanto lesiva sia dell'art. 3, comma
primo, Cost., che vieta ogni discriminazione fra i sessi, sia
dell'art. 29, comma secondo, Cost., che stabilisce l'uguaglianza
morale e giuridica tra i coniugi;
che non vi è stata costituzione delle parti, né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Corte, con sentenza n. 71 del 1987, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 delle disp.
prel. al cod. civ., nella parte in cui, per il caso di mancanza di
legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge
nazionale del marito al tempo del matrimonio;
che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni
preliminari al codice civile, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 71 del 1987.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1036 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte