Ordinanza n. 1038/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.),
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Teramo sul ricorso proposto da CAPUANI
Gino contro l'Ufficio provinciale IVA di Teramo, iscritta al n. 47
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O.n. 47
del 1988), su ricorso proposto da Capuani Gino contro l'Ufficio
Provinciale IVA di Teramo, la Commissione tributaria di primo grado
di Teramo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55
primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'I.V.A.);
che con avvisi di accertamento in data 18 marzo 1986 l'Ufficio
provinciale IVA di Teramo contestava al Capuani, tra l'altro, la
mancata tenuta dei libri contabili e la mancata presentazione delle
dichiarazioni annuali per gli anni dal 1982 al 1984;
che il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti
alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo, lamentando di
non essere stato ammesso ad alcuna detrazione d'imposta, essendosi
proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo
comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;
che la Commissione tributaria dopo aver rilevato che l'art. 55
ammette in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti
dal contribuente e le imposte detraibili, risultanti dalle
liquidazioni mensili o trimestrali, osserva che detta norma - nel
precludere, in assenza delle liquidazioni periodiche, la
detraibilità delle imposte pagate, risultanti, come nella specie, da
fatture regolarmente tenute ma non registrate - viola il principio
della legge delega n. 825 del 1971, che ammette la detraibilità
dell'IVA assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di
atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi
(art. 5 n. 6);
che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto
l'inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale innanzi indicata.
Considerato che, come già affermato (ord.n.108 del 1988),
l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di
lealtà e correttezza da parte del contribuente;
che la questione si prospetta, pertanto, manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1038 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte