Ordinanza n. 1039/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 685/1975
- art. 72legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo
nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre
1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di
Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto
Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella
parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di
sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di
quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica
questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di
un'unica pronuncia;
che analoga questione è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono
motivi per discostarsi da tale orientamento;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1039 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte