Corte costituzionale

Ordinanza n. 1039/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 71legge 685/1975
  • art. 72legge 685/1975
  • art. 80legge 685/1975

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì

nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo

nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre

1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di

Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto

Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685

(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella

parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di

sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di

quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica

questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di

un'unica pronuncia;

che analoga questione è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono

motivi per discostarsi da tale orientamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1039 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte