Ordinanza n. 104/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41r.d.l. 2033/1925
- art. 43r.d.l. 2033/1925
- art. 44r.d.l. 2033/1925
- art. 45r.d.l. 2033/1925
- art. 46r.d.l. 2033/1925
usata come parametro
citata
- art. 223Codice di procedura penale
- art. 1legge 190/1958
- art. 3legge 283/1962
- art. 42legge 441/1963
- art. 75d.P.R. 162/1965
- art. 75legge 580/1967
- art. 24d.P.R. 162/1965
- art. 304-bisr.d.l. 2033/1925
- art. 1r.d.l. 2033/1925
- art. 42legge 283/1962
- art. 390legge 580/1967
- art. 304-bislegge 580/1967
- art. 75legge 283/1962
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41,
43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e
di prodotti agrari), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel
testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e
3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della
legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione ed il
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari); dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
(repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti) e dell'art. 223 del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse l'8 ottobre 1969 dal pretore di Castelfranco
Veneto, il 31 ottobre 1969 dal pretore di Gallarate e il 18 ottobre
1969 dal pretore di Paliano nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Riondato Silvano, Mengato Adriano e Felici Mario, iscritte ai
nn. 428, 442 e 443 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5 del 7 gennaio 1970;
2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dal pretore di Casarano nel
procedimento penale a carico di Adamo Michele, iscritta al n. 454 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;
3) ordinanze emesse il 7 ottobre 1969 dal pretore di Cassano
d'Adda, l'8 ed il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Parmeggiani Tiziano, D'Amelio Alfonso e D'Amelio Michele, iscritte al
n. 471 del registro ordinanze 1969 ed ai nn. 1 e 2 del registro
ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 dell'11 febbraio 1970;
4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo
dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Di Conza Francesco e
De Filippo Michele, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25
febbraio 1970;
5) ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Cammarata Filippa, iscritta al n. 38
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
6) ordinanza emessa il 12 gennaio 1970 dal pretore di Casarano nel
procedimento penale a carico di Marzano Flavio, iscritta al n. 45 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970;
7) ordinanze emesse il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo
dei Lombardi e l'8 ottobre 1969 dal pretore di Pisa nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di Santoro Teresa e di Rossi Elio e
Dino, iscritte ai nn. 58 e 61 del registro ordinanze 1970 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
8) ordinanze emesse il 23 gennaio 1970 dal pretore di Capri e il 3
dicembre 1969 dal tribunale di Savona nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Auricchio Gennaro e Federico Attilio e di
Saracco Leandro, iscritte ai nn. 79 e 87 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile
1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni
di legittimità costituzionale che hanno ad oggetto: a) gli artt. 41,
43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in
legge 18 marzo 1926, n. 562), nel testo modificato dalla legge 27
febbraio 1958, n. 190; b) gli art. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n.
283, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; c)
l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580; d) l'art. 75 del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162; e) l'art. 223 del codice di procedura penale;
che le disposizioni sub a), b), c) e d) sono state denunziate - in
riferimento all'art. 24 e, da alcune ordinanze, anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui escludono le
garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo, di analisi e di
revisione di analisi dei campioni;
che l'art. 223 del codice di procedura penale è stato denunziato -
in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui
consente che la polizia giudiziaria proceda ad operazioni tecniche
senza l'intervento della difesa;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, trattandosi di questioni identiche od analoghe, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che
questa Corte con sentenza n. 148 del 27 novembre 1969 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui esso escludeva che alle
operazioni tecniche della polizia giudiziaria si dovessero applicare
gli artt. 390, 304 bis, ter e quater dello stesso codice;
che con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 venne dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per
la revisione delle analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt.
390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
che nella stessa sentenza vennero dichiarate non fondate le
questioni aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni
di prelievo e di prima analisi dei campioni;
che a quest'ultimo proposito le ordinanze di rimessione non
adducono motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle
della precedente sentenza, sicché le relative questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
che tale dichiarazione può essere estesa anche all'art. 3 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162 - disposizioni non esaminate nella precedente occasione -
che riguardano modalità attinenti alle ispezioni e prelievi dei
campioni;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente
disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito
in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27
febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n.
283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificata dalla
legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967,
n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari");
dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente "norme per
la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini ed aceti") e dell'art. 223 del codice di procedura penale,
proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte