Ordinanza n. 104/1986
Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo
comma in relazione all'art. 26 comma primo, C.P.M.P., promossi con tre
ordinanze emesse dal tribunale militare di Padova in data 4 e 11
ottobre 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 1315, 1316 e 1317 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 65 bis e 113 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
ritenuto che, il Tribunale militare di Padova, nel processo penale
a carico di Sabbadini Giacomo, imputato di violenza contro inferiore
(art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento
all'art. 3 Cost.,
che osservava il Giudice rimettente nell'ordinanza che, a seguito
della sentenza 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, erano state
cancellate dalla fattispecie le parole "con la reclusione militare da
sei mesi a cinque anni", in guisa che era rimasto fermo il collegamento
della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un
comportamento antigiuridico ("il militare che usa violenza contro un
inferiore è punito"),
che, però, si poneva a questo punto il problema del reperimento
della sanzione penale applicabile, nel rispetto dei principi di
tassatività e del divieto di analogia per le norme incriminatrici,
che, trattandosi sicuramente di reato militare ai sensi dell'art.
37, primo comma c.p.m.p., commesso da militare in servizio alle armi,
la specie di pena applicabile non può essere che la "reclusione
militare", contemplata dall'art. 22 c.p.m.p., salvo i casi eccezionali
per i quali sia espressamente prevista l'applicazione delle pene comuni
dell'ergastolo e della reclusione, ipotesi nel caso non ricorrente,
che, per tale pena, in carenza ormai di una specifica comminazione
nel testo della fattispecie, non resterebbe che riferirsi all'art. 26
c.p.m.p. che ne prevede l'estensione da un mese a ventiquattro anni,
che, però, una siffatta situazione viene a risolversi in una
manifesta irrazionalità quando la si raffronti alla ben più mite
disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art.
195 in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, in
guisa che il principio di uguaglianza ne rimane profondamente offeso,
che, identiche considerazioni svolgeva il Tribunale predetto nelle
ordinanze 1316 e 1317 reg. ord. 1984, emesse nei procedimenti penali
rispettivamente contro Nigite Maurizio ed altro, e Furlan Luca ed
altro, tutti imputati del delitto di concorso in violenza contro
inferiore (artt. 110 cod. pen. e 195, primo comma, c.p.m.p.),
che, in ambo le citate ordinanze, e per tutte le anzidette ragioni,
veniva pure sollevata ex officio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., per contrasto con
l'art. 3 Cost.,
che, nessuno si è costituito nel giudizio, né è stato spiegato
alcun intervento, nonostante le ordinanze tutte sieno state ritualmente
comunicate, notificate e pubblicate,
considerato che, identiche essendo le questioni e tutte riferite
allo stesso parametro costituzionale, è opportuno riunirle in unico
giudizio;
che, essendo frattanto sopravvenuta la l. 26 novembre 1985 n. 689
che ha completamente sostituito, mediante l'art. 5, la norma impugnata,
si rende necessario, da parte del Giudice a quo, il riesame della
rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte