Ordinanza n. 104/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) in riferimento all'art.10, comma secondo, n. 14, della
legge 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Fallimento Romana combustibili s.r.l. c. Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 1982;
Visto l'atto di costituzione del Fallimento Romana combustibili
s.r.l. nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dal Fallimento
Romana combustibili s.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze
dello Stato ed avente ad oggetto un avviso di accertamento di reddito
ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la Corte di cassazione con
ordinanza del 3 luglio 1981 (reg. ord. n. 58 del 1982) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost.;
che la Corte - premesso che la Commissione tributaria centrale,
autrice della sentenza impugnata, aveva proceduto alla ricostruzione
dei fatti, accettando anche nuovi documenti - osservava che
l'impugnato art. 26 ammetteva il ricorso alla detta commissione
"soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse
quelle relative a valutazione estimativa";
che l'art. 10, secondo comma, n. 14, l. 9 ottobre 1971 n. 825 in
base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 636/1972 aveva per
contro previsto il ricorso alla Commissione centrale "per soli motivi
di legittimità";
che ciò induceva la Corte a dubitare che la norma impugnata
fosse viziata da eccesso di delega (art. 76 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
richiamava la sent. di questa Corte n. 57 del 1982, chiedendo che la
questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
che il Fallimento si costituiva e chiedeva che la Corte
sollevasse davanti a se stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27 d.P.R. n. 636/1972, in riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la discussione orale
davanti alla Commissione tributaria centrale.
Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata in quanto già decisa con sent. n. 57 del 1982, in cui
questa Corte ha osservato, anche in base ad argomenti di carattere
storico e sistematico, come l'espressione "motivi di legittimità",
contenuta nell'art. 10 n. 14 della legge di delega n. 825 del 1971,
vada intesa non già nel senso processualcivilistico di motivi "di
diritto" bensì nel significato, proprio del processo amministrativo,
secondo cui il giudice ben può ricostruire la realtà materiale su
cui esplica i propri effetti l'atto impugnato;
che la richiesta avanzata dalla parte privata non può essere
accolta, in quanto manca qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la
questione da lei prospettata e quella attualmente all'esame della
Corte;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata
in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza
n. 57 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte